Rimborsi delle ritenute applicate sui dividendi corrisposti alle società e agli enti residenti nell’Unione europea e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo

Da Rebecca63

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), ha modificato la disciplina delle ritenute sui dividendi in uscita, corrisposti a soggetti residenti nell’Unione europea e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al fine di renderla compatibile con i principi comunitari di non  discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali. In particolare, l’art. 1, comma 67, della legge finanziaria 2008 ha aggiunto, al citato art. 27 del DPR n. 600 del 1973, il comma 3-ter, il quale stabilisce che “La  ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato”. Ai sensi del successivo comma 68 dello stesso art. 1, “Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi”. In proposito, con circolare 21 maggio 2009, n. 26/E, è stato precisato che la nuova disciplina opera con riferimento “agli utili ‘formatisi’ a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007” e che “La riduzione non trova dunque applicazione riguardo agli utili generati negli esercizi precedenti, per i quali continua a valere la maggiore ritenuta pari al 27 per cento”. Successivamente, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 19 novembre 2009, emessa nella causa C-540/07, ha stabilito che “La Repubblica italiana, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri ad un regime fiscale meno favorevole di quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 56, n. 1, CE”. I Giudici europei hanno inoltre affermato che  l’interpretazione che la Corte, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 234 CE, fornisce di una norma di diritto comunitario chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata sin dal momento della sua entrata in vigore …, a meno che la Corte non abbia limitato per il passato la possibilità di invocare la disposizione così interpretata …” (cfr. punto 63 della predetta sentenza). A seguito della pubblicazione della richiamata sentenza A seguito della pubblicazione della richiamata sentenza, numerose istanze di rimborso sono state presentate dalle società comunitarie e di Paesi terzi assoggettate alla ritenuta di cui all’art. 27, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, denunciando il contrasto con i principi comunitari dell’art. 1, comma 68, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui opera una limitazione temporale alla decorrenza del nuovo sistema di tassazione dei dividendi in uscita. Nel diffuso contenzioso che ne è scaturito le società interessate hanno spesso chiesto ai giudici, anche di legittimità, di tener conto della sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia. Sulla specifica problematica l’Agenzia delle Entrate ha acquisito il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, reso con note part. n. 345623-AL 40368/10 dell’11 novembre 2010 e part. n. 222981–AL 40368/10 del 6 luglio 2011. Con la Circolare n. 32/E del 08.07.2011 si forniscono, pertanto, chiarimenti in ordine ai criteri di valutazione delle istanze di rimborso concernenti le ritenute sui dividendi in uscita, corrisposti alle società e agli enti residenti nell’Unione europea e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, alla luce di quanto statuito dalla Corte di giustizia con la richiamata sentenza del 19 novembre 2009. Si forniscono, inoltre, chiarimenti sulla gestione del contenzioso originato dalle predette istanze di rimborso.

Circolare n. 32E del 08.07.2011

Teramo, 09 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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