Rimedi a favore di chi è in difficoltà a pagare le rate del mutuo

Creato il 06 febbraio 2011 da Mutuonews

Nei giorni scorsi, al Ministero dell’Economia, si è svolto un incontro tra funzionari del Ministero e rappresentanti delle associazione delle piccole e medie imprese; oggetto della riunione è la spinosa questione dei debiti di queste società.

L’esito dell’incontro ha visto un primo accordo che prevede: la proroga di sei mesi della moratoria già concessa a queste imprese; l’allungamento del debito residuo da 2 a tre anni; la rimodulazione del debito con il ricorso a strumenti semplici per coprire il rischio tassi; la patrimonializzazione, ossia una particolare attenzione richiesta alle banche per le imprese che rafforzeranno il proprio patrimonio. L’intesa escluderebbe infine meccanismi automatici; si baserà sulle necessità effettive da parte delle imprese.

Misure anti crisi sono state adottate anche per chi ha contratto mutui senza essere titolare di imprese, l’Abi e le associazioni dei consumatori hanno infatti annunciato la proroga di 6 mesi del “piano famiglie” in base al quale, fino alla fine di luglio, è possibile presentare in banca la domanda per ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

La sospensione del pagamento delle rate dei mutui è prevista, come viene specificato da un comunicato dell’Abi, “per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione;  nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).
La misura si applica anche nei confronti dei clienti che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi. Le banche aderenti all’iniziativa possono migliorare tali condizioni”.
La richiesta alla propria banca potrà essere effettuata a partire dal 1° febbraio 2010.

Sono possibili due opzioni: sospendere l’intera rata del mutuo, oppure solo il rimborso del capitale pagando comunque la quota interessi, la possibilità di scegliere è a discrezione delle banche.

Nel primo caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. Nel secondo caso dopo la sospensione si riprenderà a rimborsare il solo capitale.

In presenza di determinati presupposti, è anche possibile ricorrere al Fondo di solidarietà attivato presso il Ministero dell’Economia.


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :