L’avviso di recupero, con il quale l’Ufficio procede al recupero del credito d’imposta ex legge n. 388/2000, pur essendo parificato, con riferimento alla natura, all’avviso di accertamento o di liquidazione, in quanto comunica al contribuente una pretesa tributaria definita, trattandosi, pur sempre, di un atto propedeutico all’emissione del successivo avviso di accertamento, non è soggetto alla rispetto del termine di 60 giorni, espressamente previsto, invece, per l’avviso di accertamento.
Cassazione Civile, Sez. Tributaria, 23 Marzo 2012, n. 4687
Teramo, 03 Aprile 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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