Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, si deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti, tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità (e non meramente cronologici) esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico – sociale del contratto, e quindi, degli interessi perseguiti dai contraenti (nella specie, relativa alla richiesta di pagamento di mensilità non corrisposte nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la Corte ha escluso che potesse costituire inadempimento il mero stato di malattia del lavoratore, che integrava soltanto un caso di sospensione del sinallagma funzionale del rapporto).
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 18 Aprile 2012, n. 6039
Teramo, 21 Aprile 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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