In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della sua gravità, ai fini della risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.