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Risparmio Energetico, la Detrazione 55% e il regime IVA applicabile

Creato il 09 aprile 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Risparmio Energetico, la Detrazione 55% e il regime IVA applicabile

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico, che usufruiscono della Detrazione 55%, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero edilizio. A dirlo è Giorgio Confente e Annunziata Cusati, autori del volume L’IVA in edilizia 2012, edito da Maggioli Editore.

La conseguenza pratica è che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile si rende necessario tenere conto di come l’intervento di riqualificazione energetica attuato sull’edificio attuato sull’edificio e per il quale si usufruisce della Detrazione 55% sia qualificabile sotto il profilo edilizio: manutenzione, ristrutturazione, recupero, ecc. (leggi anche IVA agevolata in edilizia, l’aliquota del 10% e la classificazione dei lavori)

In particolare, le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e degli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati su immobili residenziali, sono assoggettate all’IVA del 10%.

IVA al 10% per le prestazioni di servizi, le cessioni di bene, invece, solo in ambito di contratto d’appalto

In particolare, la circolare 36/2007 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che, limitatamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, “l’aliquota IVA del 10% si applica alle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto di appalto”.

Quindi, le cessioni di beni con posa in opera dovrebbero essere fatturate con l’aliquota propria del bene, ossia ordinariamente l’aliquota 21%.

Come è noto, l’aliquota del 10% si applica, inoltre, alle prestazioni di servizi relative alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) ed e) della legge 457/1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica), nonché, ai sensi del successivo n. 127-terdecies alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli stessi.

Per queste tipologie di interventi di recupero, l’aliquota IVA ridotta si rende applicabile a prescindere dalla categoria catastale del fabbricato oggetto di recupero.


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