Ristrutturazione edilizia senza permesso di costruire: ecco l’iter delle sanzioni

Creato il 25 febbraio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire comportano l’applicazione di sanzioni differenziate rispetto a quelle previste per gli interventi di nuova costruzione.

Con l’aiuto di Eugenio Lequaglie e Michele Miguidi, autori dell’apprezzata Guida essenziale al Testo Unico dell’Edilizia , pubblicato per Maggioli Editore, esaminiamo le fasi del procedimento sanzionatorio nei casi di ristrutturazione irregolare.

1. Il dirigente o responsabile del servizio, con ordinanza notificata ai responsabili dell’abuso, deve ingiungere che le opere abusive siamo demolite ovvero rimosse e che gli edifici siano resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, fissando nel provvedimento un congruo termine, entro il quale i responsabili dell’abuso devono ottemperare.

2. Decorso inutilmente il termine anzidetto fissato dal dirigente o dal responsabile del servizio, senza che gli autori dell’abuso abbiano ottemperato all’ordine di rendere questi interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, la demolizione viene eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso.

E proprio sulla demolizione delle opere abusive, recentemente ha avuto un ampio risalto sui canali social della Redazione di Ediltecnico.it l’intervento di Mario Di Nicola, riportato qui sotto:


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