Saldo IMU e Mini IMU: in sintesi il calcolo e le scadenze

Da Raffa269

Il 16 Dicembre scade il sado IMU e qui vediamo le metodologie di calcolo in sintesi sia prima sia dopo le novità introdotte nel corso del 2014 e che dovranno avere valenza anche per l'anno 2014. IL 16 dicembre invece è scaduto il terine per il pagamento del Saldo IMU.

Per farvi un'idea di quanto potrà costare l'IMU potete fruire del Foglio per la stima del Calcolo-IMU che potete scaricarvi cliccando appunto sulla parola linkata (tutti i link sono dello stesso colore)

In sintesi la tabella che può aiutarvi

D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10

Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*)

Dal 2013: RC*1,05*65/100*aliquota Anno 2012:RC*1,05*60/100*aliquota

Stato (+Comune)

Terreni agricoli

Terreni agricoli

RD*1,25* 135/100*aliquota

Comune

Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013

Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100*aliquota

Comune

Casi di esenzione IMU disposti per la seconda rata dell'IMU

I nuovi casi di esenzione IMU sono relativi come abbiamo visto alle abitazioni principali (sempre che non rientrino nelle classificazioni catastali A1, A8 e A9 e le rispettive pertinenze limitatamente alle categorie catastali C2, C6 e C7, e sempre nel limite di una per ciascuna categoria.

I casi di esenzione sono riepilogati nell'apposito articolo dedicato ai casi di esenzione IMU o quando non si paga.

Esenzione prevista anche per gli immobili posseduti e non locati dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia e non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Lo stesso beneficio si applica per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa purchè siano destinate ad abitazione principale e le rispettive pertinenze dei soci assegnatari e per gli alloggi dallo IACP o dagli altri enti aventi la stessa funzione.

L'esenzione sul versate dei terreni vale anche per quelli agricoli e per quelli non coltivati di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali purchè iscritti nella previdenza agricola e per i fabbricati rurali a uso strumentale anche se locati insieme al fondo di cui all'articolo 13, comma 8, del DL 201 del 2011. La stessa esenzione non si applica per i fabbricati rurali abitativi. Potete a tal fine se siete interessati leggere l'articolo di approfondimento dedicato all' IMU sui Terreni.

Fabbricati rurali abitativi purchè siano destinati ad abitazione principale dell'imprenditore agricolo o un usufruttuario o utilizzati, nel caso di impresa agricola, dai dipendenti ma per non più di 100 giornate lavorative annue.

Fabbricati rurali strumentali purchè siano destinati all'esercizio dell'attività agricola e fabbricati considerati più che inagibili (disrrutti o quasi) in quanto per quelli solo inagibili vale la sola decurtazione di parte della base imponibile. L'esenzione vale anche per i fabbricati rurali strumentali considerati montani o parzialmente montani.

Per cui possiamo dire che l'esenzione esiste sui fabbricati rurali sia abitativi sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola ma è limitata ai casi di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Rientrano tra le fattispecie che non dovranno versare l'IMU anche le case assegnate all'ex coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale o annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Peraltro, nei Comuni nei quali sia stata deliberata per il 2013 un'aliquota IMU - per le fattispecie sopra indicate, eccetto l'ultima - superiore alla misura di base, i contribuenti interessati siano tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014, il 40% dell'importo risultante.

Occhio al sito del proprio comune

Come vi ho descritto nell'articolo dedicato alle Aliquote IMU vi consiglio sempre di verificar ela pubblicazione del regolamento comunale del vostro comune in quanto entro il 9 avrebbero dovuto pubblicare eventuali variazioni di aliquote che vi avrebbero dovuto nel caso esporre ad un versamento aggiuntivo sotto forma di MINI IMU.

La differenza tra il secondo ed il primo, se positiva genererà una ulteriore imposta da versare per il 40% del suo ammontare mentre la restante parte resta a carico dello Stato.

Come si versa il saldo IMU

Rispetto alle modalità di versamento vale quanto effettuato in sede di pagamento dell'acconto ma si dovranno andare a modificare solamente le caselle reltive all'acconto o saldo per cui la compilazione dovrebbe risultarvi agevole. Comunque potrete leggere l'articolo dedicato all'IMU in cui troverete le modalità di compilazione del modello F24 con i codici tributo della Mini IMU.

Nel seguito i codici

Codici Tributo IMU

Imu - abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) 3912
Imu - terreni agricoli 3914
Imu - aree fabbricabili 3916
Imu - altri fabbricati 3918
Imu - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930
3925 per la quota STATO

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