Saldo Iva annuale: calcolo scadenza liquidazione e versamento

Da Raffa269

Il saldo Iva 2014 deve essere effettuato tramite versamento con F24 e apposito codice tributo, entro la scadenza del 16 marzo di ogni anno o anche in sede di compilazione del modello unico di ogni anno secondo una formula di calcolo che vediamo di seguito (Giugno per la liquidazione e settembre per la trasmissione telematica).

Chi deve effettuare il calcolo e versamento del saldo Iva annuale
Obbligati sono i soggetti titolari di partita Iva che maturano un saldo Iva a debito superiore a 10,33 euro.

Scadenza naturale e scadenza con maggiorazione
Forse pochi di voi o sapranno ma il saldo Iva dovrebbe essere effettuato con versamento entro la scadenza naturale del 16 marzo di ogni anno solo che, almeno nella mia esperienza, sono pochissimi i soggetti che liquidano l'iva a questa data. Vuoi perché le grandi aziende a marzo hanno appena finito di chiudere il bilancio vuoi perché i professionisti intendono sempre attendere giugno per pagare.

E così il legislatore fiscale ha dato la possibilità di effettuare il saldo Iva anche nel modello Iva da predisporre a giugno pagando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese dal termine di versamento del 16 marzo al 16 giugno (che come saprete comprende anche la dichiarazione Iva al suo interno ossia i quadri dedicati all'Iva: VL, VN, VG ecc).

Quindi per dovere di sintesi avete a disposizione una scadenza naturale ed una scadenza con maggiorazione per il versamento del saldo iva annuale. Vi ricordo anche che potete consultare l'articolo dedicato al calcolo dell'acconto Iva.

Calcolo Saldo Iva annuale
Il saldo Iva di giugno nascerà in presenza di un debito in dichiarazione dei redditi modello unico come calcolo della differenza tra debito Iva annuale derivante dalla dichiarazione dei redditi, meno gli importi già versati in sede di liquidazione trimestrale o mensile, meno l'acconto Iva versato il 27 dicembre. Qualora la risultante di tale calcolo sia superiore a euro 10,33 si procederà con il versamento dell'imposta.

Versamento del saldo Iva con modello F24
Per effettuare il versamento del saldo iva dovrete prendere il debito che vi nascerà dalla liquidazione annuale dell'imposta secondo il calcolo visto prima e compilare il modello F24 utilizzando il codice tributo 6099 indicando anno di riferimento del versamento e importo nella colonna importi a debito.

Il versamento del modello potrà essere effettuato o recandosi in banca o mediante l'invio del modello f24 telematico servendovi di un intermediario abilitato.

Vi riporto inoltre il testo delle istruzioni in modo da agevolarvi nella ricerca.
Teoricamente il saldo Iva andava versato entreo il 18 marzo 2013 (il 16 marzo è sabato e il 17 marzo è domenica) che rappresenta la scadenza naturale del tributo, ma quasi nessuno lo versa a marzo e slitta a giugno tanto il differenziale è solo dello 0,40% per cui tutti solitamente rimandano a giugno il calcolo ed il versamento. I contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 18 marzo al 17 giugno 2013 (il 16 giugno è domenica) devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 18 giugno al 17 luglio 2013 deve applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 17 giugno 2013.

Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 18 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

I contribuenti IVA trimestrali, di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cen- to dovuta per il differimento di tale versamento.

Nei precedenti articoli troverete gli articoli correlati in cui potrete leggere le modalità di calcolo dell'acconto iva del 27 dicembre e della liquidazione Iva mensile o trimestrale in modo che avete il quadro del calcolo e della liquidazione completo.

Inoltre vi ricordo sempre che entro febbraio dovrete compilare anche la comunicazione annuale dati Iva.

Vi ricordo inoltre che qualora uscite a credito dalla dichiarazione sempre meglio compensare il credito Iva con altra Iva a debito in quanto pe rle compensazioni tra tributi diversi hanno messo il limite alla compensazione superabile solo con il visto pensate di un professionista abilitato (che si farà pagare per farlo ovviamente a meno che non è il vostro commercialista di fiducia con cui già avete un contratto blindato). Se volete approfondire questo argomento potete comunque leggere l'articolo dedicato alla compensazione Iva e Rimborso

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