Scheda sulla RIFORMA COSTITUZIONALE , a cura di Stefano Ceccanti, 10 marzo 2015

Creato il 10 marzo 2015 da Paolo Ferrario @PFerrario

Mini-guida al testo di riforma costituzionale

cosa cambia rispetto al testo della Costituzione vigente

a cura di Stefano Ceccanti

Art. 48- scompare il collegio estero al Senato
Art. 55- fiducia solo alla Camera (ribadito poi ad art. 94); il Senato rappresenta le istituzioni territoriali
Art. 57- 95 senatori sono eletti dai Consigli regionali (un sindaco per ogni Consiglio, gli altri tra i propri componenti) e restano in carica finché dura il proprio consiglio, 5 nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni (chiarito da art. 59)
Art, 58 – abolita elettività diretta dei senatori
Art. 59- restano senatori di diritto gli ex-Presidenti della Repubblica (a regime, comunque il tetto di cinque vale per la somma di senatori di diritto e settennali)
Art. 64- Stabilito principio da precisare nei Regolamenti per cui in entrambe le Camere vi saranno diritti particolari per le minoranze e alla Camera anche delle opposizioni (la differenza è consequenziale al fatto che la fiducia è solo con la Camera)
Art. 70- c’è un elenco ristretto di leggi che restano bicamerali paritarie (a cominciare da quelle di revisione costituzionale); poi c’è una regola standard per cui per tutte le altre alla fine può prevalere la Camera a maggioranza semplice; alla fine c’è un’ipotesi intermedia, ossia che la Camera possa prevalere solo a maggioranza assoluta dei componenti per il solo caso in cui si faccia valere la clausola di supremazia nazionale
Art. 71- per i progetti di legge di iniziativa popolare si è più rigorosi sulle firme (salgono da 50 a 150 mila), ma poi c’è una corsia preferenziale in Parlamento per il loro esame
Art. 72- c’è una garanzia di tempi certi per il voto dei disegni di legge urgenti per l’attuazione del programma di Governo
Art. 73- è istituito un controllo preventivo di costituzionalità per la legge elettorale della Camera e del Senato (ribadito nel 134 e da una norma transitoria per consentirlo su quelle vigenti)
Art. 75- per i referendum che superano 800.000 firme il quorum scende alla metà più uno dei votanti alle precedenti elezioni Politiche
Art. 77- inseriti vari limiti alla decretazione d’urgenza
Art. 83- il quorum per eleggere il Presidente della Repubblica non scende mai sotto i tre quinti dei presenti votanti anziché alla maggioranza assoluta dei componenti
Art. 97 – costituzionalizzato il principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione
Art. 99- eliminato il Cnel
Art. 114- eliminato il riferimento alle Province (idem al 132 e al 133)
Art. 116 – aumentate le materie su cui ci potrebbe essere un regionalismo asimmetrico
Art. 117- soppresso il secondo elenco (quello delle competenze concorrenti); ampliato il primo elenco (quello delle esclusive statali) e creato un nuovo secondo elenco (quello delle materie a vocazione regionale); introdotta una clausola di supremazia statale; la potestà regolamentare diviene parallela a quella legislativa
Art. 118- inseriti nuovi principi e criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative
Art. 119- inseriti costi e fabbisogni standard

Articoli con modifiche minime legate a nuovo bicameralismo:
Art. 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 94, 96, 120, 121, 122, 126, 135

Se invece si vuole fare una comparazione tra il testo entrato alla Camera proveniente dal Senato e il testo uscito si può rileggere questo pezzo:

http://www.huffingtonpost.it/stefano-ceccanti/riforma-costituzionale-leggere-direttamente-testi_b_6697496.html

da stefanoceccanti.


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