Gentile Direttore Di Girolamo, Gentile dott. Lo Re,
nel ringraziarVi per l’attenzione posta da Voi e dalla testata on line “marsala.it” alle problematiche relative all’abusivismo in fisioterapia presente anche nel territorio della provincia di Trapani, mi preme sottolineare alcune inesattezze emerse nella lettera dell’AIMFI che rischiano di generare confusione nella pubblica opinione.
Premesso che l’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI), associazione riconosciuta dal Ministero della Salute come rappresentativa della professione di fisioterapista, conta diverse migliaia di iscritti e che tra i colleghi del trapanese è presente un forte senso di sfiducia per il protrarsi di situazioni di illegalità, si sottolinea quanto segue.
Successivamente la Legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” ha stabilito all’art. 1 c. 1 che “La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria”. Ciò ha significato il superamento della preesistente condizione di “ausiliarità” e del mansionario, poiché il c. 2 dello stesso articolo ha previsto che “Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici (...)”. Pertanto, alla luce di tale disposizione legislativa, gli elementi che specificano il campo di attività e responsabilità anche delle professioni sanitarie di area riabilitativa sono: ordinamento didattico universitario, profilo professionale e codice deontologico. Elementi che, pare, non posseggano i massofisioterapisti, che continuano a fare riferimento a un “mansionario”. Sempre la stessa legge all’art. 4 c. 1 ha previsto che “ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992". A seguito di questo comma il Ministero Della Sanità con Decreto 27 luglio 2000 su “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base” ha stabilito i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 che sono equipollenti al diploma universitario di fisioterapista. Tra questi è anche previsto il titolo di massofisioterapista con corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403) che, come tutti gli altri (Terapista della riabilitazione, Fisiokinesiterapista, ecc) per effetto della legge 502/92 sono equipollenti solo se conseguiti entro il 17 marzo 1999 ed il cui corso formativo sia iniziato entro il 31 dicembre 1995. Sempre la legge n. 42/99 prevedeva, al comma 2 dell'articolo 4, che il Ministro della Salute, d’intesa con il Ministro di Istruzione, Università e Ricerca, individuasse i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari dell'area sanitaria, ulteriori titoli che erano stati conseguiti in modo conforme all'ordinamento che era in vigore prima dell’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i.. Tale comma demandava ai ministeri interessati di stabilire un percorso di riconoscimento, anche in riferimento alla qualità ed alla durata dei corsi e, se presente, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, prevedendo anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. A seguito di ciò, ma anche del diverso quadro costituzionale esistente, i succitati ministeri delegarono l’attuazione di questa disposizione di legge alla Conferenza Stato-Regioni, che ha emanato tale Accordo nella seduta del 16 febbraio 2011. Accordo che è stato recepito con il DPCM del 26 luglio 2011. L’Accordo Stato-Regioni sull’equivalenza stabilisce che tale riconoscimento è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato sia autonomo e che possono essere presi in considerazione ai fini dell’equivalenza esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n . 42, cioè il 17 marzo 1999. L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha provveduto ad iniziare tale procedura con il Decreto del 23 marzo 2012 “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria (art. 6, comma 3, D.lgs n. 502/93 s.m.i.)” pubblicato in GURS n. 15 del 13 aprile 2012, ma a tutt’oggi non si ha notizia che tali procedure siano avviate.
Tenendo quindi conto che nel nostro sistema sanitario non sono ammesse sovrapposizioni di competenze, tant’è che l’ex ministro della salute, Renato Balduzzi ha recentemente sottolineato l’importanza di “informare i cittadini sui professionisti a cui la legge affida la loro cura e dare garanzie ai professionisti nella certezza che non vi possa essere sovrapposizione di competenze con altri operatori”, va considerato che il profilo professionale del fisioterapista (DM 741 del 14 settembre 1994) specifica che il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. Pertanto, stabilisce che, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Si ricorda, inoltre, la nota del Ministero delle Salute DGRUPS 0002870 del 28.01.2010 che fa esplicitamente presente che:
a. “il massofisioterapista è una figura posta ad esaurimento dal CCNL del comparto sanità del 9 aprile 1999”;
b. “le sue competenze non possono riguardare attività riservate al fisioterapista o ad altre professioni sanitarie;”
c. “può svolgere la propria attività presso strutture non appartenenti al Servizio sanitario regionale, fatti salvi i casi di coloro che erano già stati assunti con detta qualifica prima dell’entrata in vigore del citato CCNL del comparto sanità del 9 aprile 1999” presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 5225/2007 che, accogliendo l’appello del Ministero della Salute e del MIUR, conferma che “nel caso dei massofisioterapisti la legge n. 403 del 1971, (...) non detta però norme sul relativo percorso formativo” disciplinandosi in modo difforme sul territorio nazionale, cosicché “i titoli rilasciati all’esito dei corsi in questione non potevano in realtà fruire del riconoscimento automatico di cui al comma 1 dell’art, 4 [della legge 42/99] ed essere cioè considerati di per sé equivalenti al diploma universitario di fisioterapista”.
Tant’è che, a questo proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 491/2012, ha ribadito che il massofisioterapista non è compreso fra le figure professionali per le quali l’art. 57 del D.P.R. n. 348/83 aveva disposto l’inquadramento nel sesto livello retributivo, e che tale difformità di trattamento è giustificata dalla diversità dei requisiti culturali e professionali richiesti per i fisioterapisti da un lato, e i massofisioterapisti dall’altro.
Si ricorda, inoltre, la Sentenza del TAR Campania n. 8050 del 22 maggio 2012, che ha confermato la legittimità del licenziamento di una massofisioterapista con titolo conseguito all’esito di un corso biennale, motivandolo con la “esistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta dalla prestazione di lavoro, per effetto di disposizioni normative sopravvenute, del titolo professionale necessario per l’esercizio della attività lavorativa richiesta dal datore di lavoro e come tale idonea ad incidere sulla funzionalità della relativa organizzazione di lavoro”. Pertanto, la suddetta Sentenza ha ribadito che “il possesso di un titolo di massofisioterapista conseguito all’esito di un corso biennale non era più valido per abilitare allo svolgimento dell’attività professionale”. Per tale motivo i Giudici della Suprema Corte hanno confermato che siano nel caso ravvisabili “i presupposti della fattispecie normativa dell’art. 1464 cc, tenuto conto del necessario nesso di collegamento che deve sussistere fra il possesso di idoneo titolo abilitativo e lo svolgimento della relativa attività professionale, in relazione ai requisiti professionali richiesti dalla legge per l’erogazione delle prestazioni sanitarie eseguibili nella struttura”.
Si ricorda, ancora, che il c.d. “mansionario” del massofisioterapista, in funzione del carattere di ausiliarietà della figura, è stato abrogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2010, n. 248 “Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, affermare che “il massofisioterapista può trattare tutte le patologie all’infuori del neurologico, patologia che spetta al fisioterapista” è riconducibile ad una un’esplicita ammissione di esercizio abusivo della professione di fisioterapista, reato perseguibile dell’art. 348 del codice penale.
Cordiali saluti.
F.to Il Presidente AIFI Sicil
Dott. Angelo Ginestra