Tizia sta nuotando nella stessa corsia di Caio, che procede in senso opposto, quando viene colpita al naso da quest'ultimo (che nuota "a delfino". Instaurata la controversia per il risarcimento dei danni, in primo grado vengono condannati - in solido - Caio e Sempronio, gestore del corso di nuoto; la sentenza viene confermata in appello.
Secondo i Giudici di merito, Caio è responsabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (responsabilità per fatto illecito) a causa della mancata prudenza e diligenza nello svolgimento dell'attività sportiva; Sempronio, invece, è resonsabile ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. (responsabilità dei padroni e dei committenti), perchè - nella qualità di gestore del corso di nuoto - non ha usato la diligenza che il suo ruolo ed esperienza impongono affinchè le attività sportive si svolgano secondo norme di sicurezza (avrebbe dovuto imporre a coloro che nuotavano nella medesima corsia di procedere nello stesso senso).
I Giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di merito, rigettando il ricorso.
Roma, 23 marzo 2011 Avv. Daniela Conte
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