In tema di condominio negli edifici, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condòmino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall’assemblea ove difetti la prova dell’avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga”. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 29386/’11, inedita), che ha anche precisato che soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza posta dall’art. 1335 cod. civ. e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.fonte confedilizia.it 1 marzo 2013