SENTENZA Cassazione penale, sez. III, sent. 22 aprile 2013, n. 9722 (Ritardata restituzione della cosa locata)

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

In caso di rilascio dell’immobile locato successivamente alla data prevista, se il locatore non ha informato il conduttore uscente di aver stipulato nuovo contratto di locazione, pur sapendo, come nella fattispecie, che l’immobile non sarebbe stato riconsegnato dal vecchio conduttore nei termini di scadenza contrattuale e che, dunque, fosse chiaramente prevedibile il suo inadempimento nella restituzione del bene locato, quest’ultimo non risponderà dei danni derivanti dal ritardo. Nel rapporto obbligatorio, compreso quello locativo, il comportamento secondo correttezza - diretta espressione del principio solidaristico ex art. 2 Cost. - non può essere individuato in schemi comportamentali predefiniti bensì deve individuarsi nella condotta utile a trasferire reciprocamente informazioni tali da consentire alle parti di valutare opportunità, effetti e conseguenze della propria azione. La ratio dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. appare, dunque, quella di non far gravare sul debitore quelle conseguenze pregiudizievoli che, sebbene correlate al suo comportamento inadempiente, non trovano nel dovuto impegno cooperativo del creditore il ragionevole e proporzionato argine, deprivando in tal modo il rapporto obbligatorio del substrato solidaristico che lo deve permeare.da legale.it 13 maggio 2013