Può farsi luogo ad assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi nell’interesse preminente dei figli minori (cui può assimilarsi quello dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, ma pure dei soggetti maggiorenni, portatori di handicap grave), purché la casa coniugale sia abitata dai coniugi e dai figli fino all’instaurazione del procedimento di separazione o quantomeno fino a poco tempo prima, in modo da mantenere il figlio nel proprio ambiente abituale.
Cassazione Civile, Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12977
Teramo, 11 Agosto 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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