L’art. 155 c.c.. consente al giudice di fissare le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata, in applicazione degli artt. 30 e 31 Cost.. L’esercizio in concreto di tale potere può assumere anche profili relativi ai diritti e alle libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo (nella specie, la Corte ha confermato le statuizioni dei giudici del merito che, nell’ambito di un affido condiviso, avevano obbligato la madre ad astenersi da qualsiasi condotta di coinvolgimento del piccolo nella propria scelta religiosa. Tale decisione non era basata su soggettivi pregiudizi religiosi o per i connotati propri del movimento a cui apparteneva la donna, ma trovava fondamento negli effetti, specificamente evidenziati, dannosi per l’equilibrio e la salute psichica del bambino, ancora in tenera età, indotti dai contegni materni conseguenti e correlati all’adesione a tale confessione religiosa ed inseritisi in un contesto di vita del minore già reso particolarmente delicato dalla separazione dei genitori).
Cassazione Civile, Sez. I, 12 Giugno 2012, n. 9546
Teramo, 03 Luglio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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