Secondo l’art. 30 del D. Lgs. 276/2003 l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La Sentenza del Tribunale di Verona recita: “accerta e dichiara l’illegittimità dei provvedimenti di distacco disposti da Serenissima Costruzioni Spa nei confronti dei ricorrenti e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Autostrada BS – PD Spa con decorrenza per ciascun lavoratore dal primo provvedimento di distacco”.
La Sentenza sembra aver chiarito tutto ma la mancanza di esecuzione da parte delle società complica ulteriormente i provvedimenti successivi alla Sentenza ed i diritti dei lavoratori distaccati.
A questo punto interviene con una interrogazione Diego Zardini, deputato veronese del PD, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Zardini nella sua interrogazione dopo aver descritto gli avvenimenti, e sottolineato che la sentenza “non ha avuto alcuna realizzazione da parte delle due società che si comportano come se fosse ancora operativo il distacco dei lavoratori in questione. Infatti, ne è riprova il provvedimento di messa in cassa integrazione ordinaria dei lavoratori per periodi successivi alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Verona da parte della Società Serenissima costruzioni Spa, la quale non va considerata datore di lavoro dei soggetti interessati".
Diego Zardini chiede ai Ministri interrogati “se non reputino urgente e necessario acquisire informazioni circa l’attuale posizione giuridica dei lavoratori interessati, alla luce della sentenza sopra richiamata, con particolare riferimento alla collocazione, di dubbia legittimità, dei medesimi in cassa integrazione ordinaria”.
Occorre sottolineare che in caso di distacco privo del requisito d’interesse da parte del datore di lavoro, nel caso specifico la Serenissima Costruzioni, (art. 30, c. 1, del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276) l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 18, c. 5-bis, del D. Lgs. 10/9/2003, n. 276).
Infine si ribadisce che la messa in Cassa integrazione ordinaria dei lavoratori interessati da parte di Serenissima Costruzioni non è legittima in quanto tale società non è più il datore di lavoro dei lavoratori distaccati. In questo caso l’Inps competente per territorio dovrebbe accertare i fatti e, di conseguenza, rigettare la richiesta di Cig.
Le due società coinvolte sono a partecipazione pubblica e, quindi, avrebbero dovuto, più di altre, rispettare le leggi che disciplinano i distacchi dei lavoratori. Al contrario tali società non solo non hanno rispettato i provvedimenti legislativi che disciplinano l’istituto del distacco ma non hanno dato esecuzione alla Sentenza del Tribunale di Verona. Operando così le due società hanno dimostrato di operare, come qualsiasi società privata, senza avvertire il vincolo delle disposizioni di legge in materia e, di conseguenza, di negare gli interessi legittimi dei lavoratori interessati.