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Serie A: i “Signori del pallone” rivogliono lo sconto fiscale

Creato il 05 febbraio 2016 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

La recente riunione dell'assemblea delle società facenti parte della Lega di Serie A , mentre ha visto i "signori del pallone" litigare, come al solito, sulla ripartizione dei ricavi dalla vendita dei diritti televisivi, li ha visti d'accordo nel richiedere al Governo ed al Parlamento il ripristino di una normativa fiscale abrogata con la legge di stabilità per il 2016, relativa ai compensi pagati agli agenti dei calciatori per l'attività svolta dai primi a favore dei secondi in sede di compravendita delle prestazioni dei calciatori stessi.

Più precisamente, si tratta dell'abrogazione del comma 4 bis, aggiunto con la legge di stabilità del 2014 all'art. 51, Capo IV, " Redditi di lavoro dipendente " del Testo Unico delle Imposte sui redditi ( TUIR, DPR n.917 del 22 dicembre 1986).

Come più volte spiegato in mie precedenti note ( ved. da ultime quelle del 18 gennaio scorso, consultabili sul sito www.federsupporter.it), mentre la regola generale di cui al predetto art. 51, comma 1, prevede che " il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro", il comma 4 bis aveva stabilito che, per gli atleti professionisti, i quali, per legge ( art.3 legge n.91/1981) sono lavoratori dipendenti, i compensi erogati dalle società professionistiche, datrici di lavoro, agli agenti dei suddetti atleti per l'attività di assistenza svolta in loro favore nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni degli atleti stessi, dovevano essere inclusi nel reddito di lavoro di questi ultimi solo nella ridotta misura forfettaria del 15 %.

Grazie a questa norma l'atleta professionista, tenuto a pagare il proprio agente per l'attività da questi prestata a suo favore nell'ambito delle trattative di cui sopra, non pagava l'IRPEF sull'85 % di tali compensi, assunti a carico della società sua datrice di lavoro, mentre quest'ultima, a propria volta, poteva dedurre detti compensi, per l'85% , dall'IRES e dall'IRAP e detrarli a fini IVA in quanto costo riconducibile all'attività d'impresa.

Senza il comma 4bis, viceversa, dovendosi applicare la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 51, regola che si applica a tutti lavoratori dipendenti ed a tutti i datori di lavoro, il compenso dovuto dall'atleta al proprio agente per l'attività svolta a suo favore, in via esclusiva o prevalente, nell'ambito delle trattative per l'acquisizione delle sue prestazioni,compenso assunto a proprio carico dalla società datrice di lavoro, avrebbe dovuto essere incluso per intero e non nella ridotta misura forfettaria del 15 % nel suo reddito di lavoro, ai fini IRPEF ed anche contributivo previdenziale,nonché tale pagamento avrebbe dovuto essere escluso, per intero e non nella misura dell'15%, come costo della società stessa, deducibile ai fini IRES e IRAP e detraibile ai fini IVA, non potendosi considerare costo inerente all'attività imprenditoriale.

Federsupporter aveva subito ritenuto quanto stabilito dal comma 4 bis una ingiustificata ed ingiustificabile norma di favore nei confronti degli atleti professionisti e delle società sportive.

Non si capiva, infatti, per quale motivo e ragione si dovesse fare tale eccezione solo per una particolare categoria di lavoratori dipendenti e di datori di lavoro, certamente non bisognosi e meritevoli sul piano socio-economico.

In specie, se si pensa al persistere di una grave crisi economica, di un elevato tasso di disoccupazione e ad una pressione fiscale su lavoratori dipendenti e imprese tra le più alte in Europa.

E' notorio, inoltre, essere prassi comune che le imposte gravanti sui compensi ai calciatori professionisti sono assunte a carico dalle società mediante la così detta "lordizzazione" di tali compensi ( il lordo di questi ultimi viene incrementato di quel tanto che, al netto delle imposte, essi risultino pari a quelli concordati tra calciatore e società).

Ciò nonostante che la Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 5652 del 26 giugno 1987, abbia stabilito essere il debito per imposte dirette personale ed infungibile, non essendo, pertanto, consentiti comportamenti o accordi che lo trasferiscano su altri, poiché così si consentirebbe al contribuente di godere di una complessiva aliquota inferiore a quella correlata all'entità globale dei suoi redditi.

In altri termini, non è spiegabile perché il regime fiscale agevolativo di cui al comma 4 bis dovrebbe applicarsi ai compensi pagati dalle società di calcio agli agenti dei giocatori per l'assistenza prestata, in via esclusiva o prevalente, a questi ultimi nell'ambito delle trattative per l'acquisizione delle loro prestazioni e, invece, tale regime non dovrebbe applicarsi, per esempio, ai compensi pagati da una impresa al professionista ( avvocato, professionista, consulente del lavoro) per l'assistenza prestata, in via esclusiva o prevalente, ad un dirigente nell'ambito delle trattative per la sua assunzione.

Una così macroscopica ed intrinsecamente irrazionale disparità di trattamento, quella di cui al comma 4 bis, che faceva fortemente dubitare della legittimità costituzionale dello stesso.

La legge di stabilità per il 2016 ( art. 1, comma 8 ), definitivamente approvata il 22 dicembre scorso dal Parlamento, ha ora abrogato il comma 4 bis.

Peraltro, alcuni organi di informazione ed evidentemente anche i " signori del pallone" avevano ritenuto che, mediante tale abrogazione, si fosse esclusa da imposizione Irpef, a carico del calciatore, anche la ridotta misura forfettaria del 15 % del compenso pagato, per suo conto dalla società, all'agente e, nel contempo, che tale pagamento fosse stato incluso come costo detraibile, ai finire Ires ed Irap, nonché deducibile, ai fini IVA, da parte della società, non solo nella misura dell'85%, bensì per l'intero.

Lettura ed interpretazione frutto di ignoranza delle norme tributarie, non tenendosi conto che l'abrogazione della norma eccezionale di cui al comma 4 bis ripristinava, come ha ripristinato , l'applicazione al pagamento in parola della norma generale di cui al comma 1 dell'art. 51 del TUIR.

Qualcuno ha anche maliziosamente insinuato ed insinua che neppure i proponenti l'emendamento abrogativo del comma 4 bis si siano resi conto dell'effetto derivante dall'abrogazione, volendo, in realtà, conseguire proprio l'obiettivo voluto e ritenuto, in un primo momento, conseguito dai "signori del pallone".

In ogni caso, giustizia - fiscale- è stata fatta, secondo o anche praeter o contra voluntatem di chi voleva ed ha voluto l'abrogazione del comma 4 bis.

Cosicchè i predetti "signori", presa tardivamente contezza del reale effetto dell'abrogazione, pretenderebbero ora dal Governo e dal Parlamento che il comma abrogato fosse immediatamente ripristinato e, anzi, "migliorato", ottenendo l'ulteriore favore fiscale che, erroneamente, avevano pensato di conseguire con l'abrogazione medesima.

Pretesa la cui tempestività ed opportunità lascio volentieri giudicare ad altri nel momento i cui da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli si annuncia la prossima conclusione di una indagine, denominata "Fuorigioco", che vede coinvolte 35 società di calcio professionistiche, 64 tra dirigenti, calciatori e agenti, per indebiti risparmi fiscali, maggiori compensi non dichiarati ai fini impositivi e contributivi, l'esistenza di un " radicato sistema finalizzato ad evadere le imposte ", contratti e fatturazioni fittizie, sempre, naturalmente, fermo restando che , secondo l'art. 27, comma 2, della Costituzione, l'innocenza è presunta sino a condanna definitiva.

Nel momento in cui, altresì, si ha notizia di una indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano che coinvolge la Società INFRONT, società di calcio professionistiche, i dirigenti di queste ultime, per asseriti rapporti non trasparenti e, anche in questo caso, per asseriti. reati tributari ed altro e , più in generale, economico-finanziari relativamente alla compravendita dei diritti televisivi.

Circa quest'ultima indagine, per maggiore e più ampia documentazione, rinvio alla lettura di numerosi articoli su " La Repubblica" e "La Gazzetta dello Sport" del 30 e 31 gennaio scorsi.

Come particolarmente significativo, cito uno stralcio da Relazioni della Guardia di Finanza, riportato da " La Repubblica", pag. 12, del 30 gennaio scorso, a firma di Marco Mensurati ed Emilio Randacio, secondo cui " Esiste un vero e proprio" sistema" ruotante intorno a Infront che è stato in grado di influenzare l'aggiudicazione dei diritti TV e di mascherare l'effettiva situazione di taluni club attraverso l'erogazione di finanziamenti ad hoc".

Senza contare, poi, le varie " Calciopoli", "Scommessopoli", "Dirty Soccer" e "Treni del gol".

Né senza contare che il Presidente del CONI, Malagò, aveva detto, tempo addietro , come non mi stancherò mai di ricordare, essere il mondo del calcio deleggitimato da chi lo rappresenta.

Aggiungasi che la motivazione addotta dalla Lega Calcio di Serie A a sostegno della richiesta al Governo ed al Parlamento di ripristinare l'abrogato comma 4 bis, basata sulla " liberalizzazione" adottata dall'aprile 2015 dalla FIFA, coinvolta, come noto, in estesi e gravi fenomeni di corruzione, della professione di agente di calciatori, non solo è priva di fondamento e chiaramente e strumentalmente volta a disinnescare quell'indagine che, con ogni evidenza, non deve essere proprio ritenuta " fuffa" o " cavolate ", come signorilmente affermato da alcuni noti Presidenti di società di calcio, ma appare, persino, controproducente.

L'invocata, cosi detta "liberalizzazione" consisteva e consiste, infatti, come più volte rilevato da Federsupporter, in unione con la IAFA ( Italian Association of Football Agents), nell'aver consentito e nel consentire a chiunque, senza alcuna necessità di un preventivo esame di abilitazione e senza iscrizione in un apposito albo, di poter svolgere la complessa e delicata professione di agente di calciatori, mediante la pura e semplice annotazione del proprio nome in un registro dietro il pagamento di una soma di denaro.

Non solo, ma la FIFA permette, di fatto, all'agente di poter agire in palese ed oggettivo conflitto di interessi, potendo rappresentare, nel contempo, sia il calciatore sia la società che intende ingaggiarlo, nonché permettendo di poter facilmente eludere ed aggirare le norme tributarie con la libertà di trasferimento senza limiti sulle società degli oneri che dovrebbero gravare sui calciatori per i compensi dovuti al proprio agente.

Si tenga,ancora, presente che la FIGC, nel recepire sostanzialmente la predetta regolamentazione FIFA, ha tradotto il principio di " impeccabile reputazione " dell'agente , prescritto dalla stessa FIFA, nel non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi prevedenti la pena edittale massima della reclusione non superiore a 5 anni.

Di talchè, sempre a proposito di cosidetta "liberalizzazione", non solo chiunque può praticare la professione di agente senza che gli venga richiesto alcun requisito di professionalità, ma anche chiunque abbia riportato condanne definitive per delitti quali quelli, per esempio, di consulenza infedele, falsità in scrittura privata, violenza privata semplice, furto senza aggravanti, sottrazione di cose comuni, ricorso abusivo al credito, nonché per tutta una serie di altri reati in materia assicurativa, finanziaria, tributaria, societaria.

Quanto sopra, a parte il fatto che, come più volte e formalmente denunciato, invano, da Federsupporter al Ministero del Lavoro, l'attività dell'agente, di tipica intermediazione di mano dopera e di ricerca e selezione di lavoratori dipendenti, non è conforme alla vigente normativa di legge in materia di mercato del lavoro.

Ciò perché essa non prevede alcuna eccettuazione nei confronti del lavoro sportivo professionistico e perché la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di sancire che la regolazione dell'attività dell'agente di calciatori non è di competenza dell'ordinamento sportivo ( gli agenti non sono neppure tesserati delle rispettive Federazioni sportive nazionali nel cui ambito svolgono la loro attività), bensì dell'ordinamento generale.

Tanto è vero che la stessa FIFA stabilisce che l'attività dell'agente deve pur sempre svolgersi in conformità alle leggi nazionali dei Paesi , in cui essi operano, che disciplinano l'occupazione ed il mercato del lavoro.

Ed ecco perché Federsupporter, d'intesa ed insieme con la IAFA, ha promosso una proposta di legge, che disciplina la predetta attività, a firma del Sen. Falanga ed altri, comunicata alla Presidenza del Senato dal 13 gennaio 2015.

Ciò anche allo scopo di evitare che certe modalità di pagamento dell'attività degli agenti continuasse a prestarsi a rilevanti fenomeni di evasione ed elusione fiscale, nonchè di riciclaggio ed autoriciclaggio, mediante, così come li aveva già definiti la Cassazione ( Sez. Tributaria, sentenza n. 4937 dell'11 novembre 2009/26 febbraio 2010), " complessi meccanismi simulatori e interpositivi ".

Per concludere, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Governo ed il Parlamento volessero accedere alla richiesta della Lega Calcio di Serie A di ripristinare l'abrogato comma 4 bis, in tale ipotesi, Federsupporter si riserva, sin d'ora, di chiedere al Governo ed al Parlamento che il favore ed i benefici tributari di cui trattasi vengano estesi a tutti gli altri lavoratori dipendenti, diversi dai calciatori professionisti, ed a tutte le altre imprese datrici di lavoro, diverse dalle società di calcio professionistiche.

In questo senso rinvio alla lettera, in pari data, diretta al neo Sottosegretario al Ministero del'Economia e delle Finanze, On.le Enrico Zanetti.

Avv. Massimo Rossetti

Il testo della lettera di Federsupporter è consultabile sulla pagina successiva


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