Serra fotovoltaica, Tar Lazio: annullata la norma del Quarto Conto Energia

Creato il 28 marzo 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Il Tar Lazio (Sezione Terza Ter) interviene sulla serra fotovoltaica così come intesa nel Quarto Conto Energia: con la sentenza n. 3143 del 26 marzo 2013, annulla l’art. 14 comma 2 del decreto ministeriale 5 maggio 2011, dove si stabilisce che “ai fini di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”. Il Tar Lazio sottolinea che per garantire la coltivazione sottostante sia la luminosità che il calore da accumulare per ottenere l’effetto serra, sono diversi nelle varie zone d’Italia. La norma del Quarto Conto non tiene in considerazione queste differenze.

Secondo il Tar sono fondati alcuni profili della censura di questa norma espressa nel ricorso presentato da alcune società contro i Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico e contro il Gse. “La determinazione della misura massima di copertura non sfugge alla censura sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione, non essendo di per sé sufficiente l’enunciata esigenza di garantire le coltivazioni in serra a sorreggere idoneamente la scelta in concreto operata”.

Secondo la difesa dell’Avvocatura dello Stato, la norma impugnata costituirebbe un deterrente all’impiego eccessivo di moduli fotovoltaici tale da rendere le serre inservibili allo scopo originario. L’installazione di pannelli fotovoltaici sulle serre può ritenersi compatibile con la funzione cui le stesse sono deputate solo se questa sia comunque in grado di consentire la sufficiente penetrazione della luce solare per il processo di fotosintesi e la formazione dell’effetto serra.

Il Tar osserva che la limitazione “è stata determinata in misura uguale per tutto il territorio nazionale, senza tenere conto che ‘al fine di garantire la coltivazione sottostante” così come dice il comma 2 dell’art. 14 DM “sia la luminosità che il calore da accumulare per ottenere l’effetto serra, sono assai diversi nelle varie zone del Paese”.

Parametri come il clima, la luminosità, la qualità del terreno, la disponibilità e qualità di risorse idriche sono elementi essenziali per garantire le coltivazioni in serra. Limitare il criterio al rapporto tra la proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici e la proiezione al suolo della superficie coperta dalla serra presenta dei profili di illegittimità “per eccesso di potere”.

Il Tar sottolinea che “se il fine è quello di garantire la coltivazione sottostante (ed evitare abusi al solo scopo di ottenere le tariffe incentivanti) la disposizione appare priva di ogni supporto istruttorio adeguato, oltre che in relazione alla idonea considerazione di tutti i parametri sopra indicati che pure devono concorrere tra loro, anche in relazione ai differenti tipi di coltivazione che si intenderebbe preservare”. La norma impugnata “deve essere annullata” e deve essere riservata al Ministero dello sviluppo economico la successiva attività provvedimentale emendata dal rilevato vizio, “ove il Ministero medesimo ritenga opportuno di confermare la necessità di ricondurre l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui al primo periodo del comma 2, art. 14 DM, solo in relazione a determinate tipologie di serre”.


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