Quanto alla distinzione tra le due tipologie di servizi, quelli di ristorazione sono prestati nei locali del prestatore, mentre quelli di catering sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore (cfrsentenza della Corte di giustizia C-497/09 e C-499/09 del 10 marzo 2011).
Il comma 2 dell’articolo 6 sottolinea altresì che, in assenza di servizi di supporto (quali, ad esempio, la fornitura di stoviglie e di mobilio e la messa a disposizione di personale incaricato del servizio), l’operazione non è considerata servizio di ristorazione o catering. La fornitura di cibi o bevande si configura, pertanto, non come prestazione di servizi, ma come cessione di beni, risultando applicabili i relativi criteri di individuazione del presupposto territoriale, non modificati dalla direttiva 2008/8/Ce e dal Dlgs n. 18/2010. Anche la fornitura – da parte di una società di catering – di pasti già pronti, consegnati a bordo di navi, treni o aerei, costituisce una cessione di beni effettuata nei confronti della compagnia di navigazione o di trasporto ferroviario.
Relativamente al luogo di effettuazione, i servizi di ristorazione e di catering – diversi da quelli eseguiti a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità – si considerano effettuati in Italia se ivi materialmente eseguiti e non si considerano effettuati in Italia se materialmente eseguiti in altro Stato (comunitario o non comunitario). Nel caso in cui siano eseguiti a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità, si considerano effettuati in Italia se il trasporto ha inizio in Italia, non effettuati in Italia se il trasporto ha inizio in altro Stato comunitario (cfr circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/2011).