A dirlo è una recentissima sentenza della Cassazione . Si applica, dunque, la sanzione penale e non quella amministrativa per chi partecipa alla gara di velocità tra due auto. La competizione clandestina va ora considerata un delitto per l’alta pericolosità che essa comporta sia per i conducenti che per il traffico. ( in tal senso Cass. sent. n. 17811 del 28.04.14.)
Secondo la Corte, per integrare il rato in commento è sufficiente il semplice fatto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, senza bisogno che vi sia, tra i contendenti, un previo accordo organizzativo.
Basta insomma, la semplice coscienza di gareggiare, mettendo, in tal modo, in pericolo l’incolumità pubblica. Per cui non vi sarebbe reato per Tizio qualora questi, pur procedendo a velocità spedita, venga inseguito da Caio il quale, unilateralmente, ha intenzione di superarlo a mo’ di sfida.
Resta fermo che l’organizzazione di una gara tra auto è sanzionata in modo più grave da una diversa norma. (Art. 9 bis cod. str.)
Ma per il reato di “divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore” è necessario e sufficiente che i conducenti dei veicoli pongano in essere (volontariamente) una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere, mentre non è affatto richiesto un preventivo accordo per effettuare la gara!
Foggia, 29 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo