Si alla mediazione: presso un organismo serio, con buona professionalità e mediatori competenti!

Da Avvdanielaconte

Secondo il parere del Giudice, gli elementi istruttori evidenziano l'opportunità che le parti tentino la conciliazione mediante la procedura di mediazione: purchè si tratti di un tentativo serio, presso un organismo dotato di buona professionalità e di mediatori competenti
Siamo ancora in attesa delle famose (o famigerate) motivazioni dell’ormai arcinota sentenza della Corte Costituzionale del 23 ottobre 2012, ed ecco che un’interessante decisione di questi giorni riporta alla ribalta l’istituto della mediazione, trovando un’insperato sostenitore nel giudice…
La fattispecie oggetto della decisione è un caso complesso di vendita di un medesimo immobile effettuata due volte, a due soggetti diversi.
Viene chiesto il risarcimento dei danni – incluso il danno esistenziale -.
Ma ecco il colpo di scena: il Giudice, valutati gli elementi istruttori, ritiene opportuno invitare le parti ad esperire la procedura di mediazione!
Com’è noto, infatti, l’art. 5 – 2^ comma – del D. Lgs. n. 28 del 2010 stabilisce che ” Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, puo’ invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non e’ gia’ stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione“.
Ebbene si: anche il Giudice, se lo ritiene opportuno, può sospendere il processso ed invitare le parti ad “andare in mediazione“.
Ma l’aspetto più interessante (o meglio, innovativo) della decisione che qui si commenta – ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, del 26.11.2012 – è che il Giudice fa una raccomandazione: la mediazione non essendo obbligatoria, ha un senso solo se esperita bene e con lealtà, davanti ad un organismo serio ed efficiente, fornito di buona professionalità e mediatori competenti“.
Sulla base di questa decisione, il Giudice ha sospeso il procedimento in attesa dell’esperimento della procedura di mediazione.
L’ordinanza che qui si commenta, a parere della scrivente, fornisce alcuni interessanti spunti in merito a quale potrebbe essere uno degli aspetti della mediazione su cui intervenire nel breve termine: la formazione adeguata degli aspiranti mediatori, nonchè la loro professionalità e competenza.
Questo potrebbe servire a ridare nuova linfa all’istituto della mediazione - ultimamente piuttosto “bistrattato” -, che magari (che torni ad essere obbligatoria per le materie previste dal D. L. 28/2010 o meno) troverebbe spinta “propulsiva” anche da parte dei Giudici….
Roma, 4 dicembre 2012
 Avv. Daniela Conte
Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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