La questione è sempre quella della Tonnara di Scopello per la quale si invoca da parte di alcuni un procedimento espropriativo a partire dalle ragioni esposte in questa delibera.
Una delibera che (volutamente ?) non fa cenno al fatto che la Tonnara di Scopello è un complesso monumentale soggetto a più vincoli di tutela ed in quanto tale soggetta alle procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
L’essere un bene vincolato nella sua interezza in ragione proprio del riconoscimento ai sensi di legge dell’essere un bene culturale, fa si che quanto previsto, dalla superiore delibera nella migliore delle ipotesi entri in rotta di collisione con i fini e le ragioni della tutela stessa e che tutto il procedimento messo in atto non sia compatibile con le ragioni della tutela, sempre nella migliore delle ipotesi, perchè non è da escludere a priori che vi possa anche essere chi nella procedura messa in essere ravvisi un abuso, non solo formale.
Ma cosè un bene culturale ?
A dircelo è l’articolo 10 del Codice che sotto si riporta integralmente.
E’ possibile espropriare un bene culturale ?
Certo che è possibile, ma diciamo in sintesi estrema “per il suo bene”, non certo per “affettarlo” come il salame. Ce lo dice il primo comma dell’articolo 95.
E quale procedura si deve seguire per verificare che sia “per il suo bene” ?
Farsi preventivamente autorizzare da chi esercita la tutela.
Ed è stata avviata la relativa procedura autorizzativa ?
Ma nemmeno per sogno, anzi, sembra sia stato accuratamente evitato pure di scriverlo nella delibera, se non in un modo talmente ambiguo che può comprendere il tutto e il niente.
A seguire una selezione minima di articoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che hanno a che fare con la questione.
Articolo 10
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato,
delle regioni,degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione
delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo
47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e di quelle ad esse assimilabili.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse
storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e
della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano
ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica,
archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un
eccezionale interesse ( … ).
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai
materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarità o di pregio (…);
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i
supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
j) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali
testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 95
Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi,le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell’articolo 13.
2. L’interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 38.