Sicurezza nella chat

Creato il 13 aprile 2014 da Contazrazor

Forse non tutti sanno che nel corso dell'anno appena concluso, ovvero nel 2013, è stato fatto un grande passo avanti, dal punto di vista normativo, riguardo la sicurezza nelle chat: è stato infatti sancito dalla Corte di Cassazione, in modo chiaro, che spacciarsi per un altro in una chat o divulgare dati altrui è reato.

Evitiamo dunque ragazzate o goliardate ma anche ripicche infantili che comportino il dare false generalità piuttosto che entrare in una chat e fingersi di essere una altra persona perché potrebbero costarci molto care, non solo dal punto di vista civile, ma anche sotto il profilo penale.

Nello specifico, con la sentenza 18826 del 2013 la Corte si Cassazione ha trattato il caso di una persona che si era spacciata per una altra in una chat divulgando il numero di telefono di questa. Ovviamente la persona della quale era stato divulgato il numero di telefono era completamente ignara e non aveva autorizzato la divulgazione di suoi dati personali: il risultato è stato l'essere oggetto di messaggi e telefonate a sfondo pornografico nonché invio di materiale pornografico.

La Corte di Cassazione ha stabilito che anche l'avere " inserito in una chat di incontri personali i dati identificativi" di una altra persona " ad insaputa di quest'ultima" determina il reato di sostituzione di persona poiché "non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona ricorre non solo - continuano i giudici della Corte di Cassazione - quando si sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome" ma, aggiunge la Corte, si ha sostituzione di persona anche quando ci si attribuisce " un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici ".

I giudici del Palazzaccio hanno infatti stabilito che si deve " intendere per 'nome' non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità" e tra questi ovviamente nell'era tecnologica attuale " vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti 'nicknames' (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet ".

Tali soprannomi infatti, continuano i giudici, " attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del web". A tal fine nel momento in cui " non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona fisica", il nickname assume " lo stesso valore dello pseudonimo ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sé o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all'articolo 494 Cp ", ovvero il reato di sostituzione di persona.

Questo articolo è un contributo di chatover30.com


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