I comuni non pensino di fugare le proprie responsabilità affidando la manutenzione delle strade di propria competenza a soggetti terzi. E’ inequivocabile il principio secondo cui non è causa di esclusione della responsabilità del comune per i danni da cosiddetta “insidia e trabocchetto” se l’amministrazione ha appaltato la manutenzione a terzi.
A sostenerlo è il Tribunale Civile di Roma, con una sentenza emessa dalla dodicesima sezione e depositata il 9 gennaio scorso, che ha accertato la responsabilità del Comune per i danni subiti da un cittadino. In particolare, nel caso di specie si trattava di un classico caso di un malcapitato che era inciampato in marciapiede dissestato di proprietà dell’amministrazione capitolina, che era caduto a terra procurandosi lesioni personali.
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Il comune si era difeso eccependo il difetto di legittimazione passiva, asserendo e dimostrando l’affidamento ad un soggetto terzo della manutenzione e della sorveglianza del tratto di strada incriminato.
Il giudice dell’Urbe ha condannato comunque il comune perché ha rilevato che nella circostanza il danno si era verificato a seguito del cd. “difetto intrinseco” della rete stradale e per tali ragioni unico soggetto chiamato in causa non poteva che essere l’amministrazione comunale nonostante il provvedimento di appalto della manutenzione.
Ha sostenuto il Tribunale a tal proposito – in ossequio all’orientamento pressoché costante della responsabilità della P.A. per i danni arrecati dai beni demaniali ad uso diretto e generale da parte dei cittadini – che l’esistenza di un contratto di appalto non è di per sé idoneo ad escludere la responsabilità del Comune, per il quale sussiste sempre l’obbligo generale di custodia ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c.., che non consente il trasferimento del dovere di controllo e sorveglianza dal soggetto su cui grava quest’onere (nel caso in questione il Comune), ad un terzo affidatario, ossia all’impresa appaltatrice che non acquista il totale potere fisico sulla cosa ma diviene solo destinataria di specifici compiti di cura e manutenzione.
L’unico motivo di esonero dalla responsabilità continua sussiste nella prova del caso fortuito, ossia che la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Giovanni D’AGATA
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