Sicurezza sul lavoro: il ruolo del formatore

Da B2corporate @b2corporate
In materia di salute e sicurezza sul lavoro un ruolo centrale è svolto dalla figura del formatore.
Il formatore svolge un ruolo di importanza fondamentale nel rapporto di sensibilizzazione  prima di tutto mediato con i partecipanti ai corsi ed indirettamente ai vertici aziendali.
La normativa in materia di sicurezza parla di pre – requisiti o requisiti essenziali citandoli come: conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Le aree tematiche a cui fare riferimento sono principalmente tre:
1)    di natura giuridico – normativa;
2)    di natura tecnico  igienico – sanitaria;
3)    di natura relazionale o di comunicazione.
Riveste notevole importanza, come precedentemente sostenuto,  l’area di natura relazionale o di comunicazione che incide fortemente oltre che sulla preparazione degli addetti o futuri addetti aziendali per la sicurezza, anche sul grado di sensibilità che quest’ultimi saranno in grado di trasmettere al management ed all’intera azienda.
Ricordiamo che l’art. 37  commi a e b del Testo Unico della Sicurezza recita :
“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche con particolare riferimento a:
a)    concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.”
La figura dei formatori in materia di sicurezza deve essere insistente e martellante nel suo ruolo relazionale ed in ossequio ai requisiti normativa sopra esposti, in una prospettiva dinamica dei requisiti e non in una fotografia scolorita del tempo.
Ovvero la formazione specifica  erogata nei corsi, oltre che al momento della costituzione del rapporto di lavoro, deve essere svolta  ogni qual volta sia effettuato un trasferimento o un cambiamento di mansioni o in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi adeguate alle nuove mansioni ricoperte.
Carenze riscontrate spesso in sede di due dilgence ove si verifica sovente  un mancato  adeguamento di modelli di sicurezza al variare delle attività dell’azienda ed il fallace insufficiente adeguamento formativo aziendale agli addetti con mansioni mutate nel tempo.
Tali situazioni espongono sia il datore di lavoro in sede penale sia  i dipendenti della società a pericoli sotto il profilo della sicurezza in senso stretto.
Una considerazione importante va poi fatta sull’effettività del mutamento di mansioni.
Il mutamento è effettivo solo se il lavoratore è adibito a mansioni di fatto (quindi, è irrilevante quella formale desunta dal contratto individuale di lavoro) che lo espongano a rischi per i quali il legislatore, in virtù dell'intrinseca nocività, ne ha disposto tassativamente la sorveglianza sanitaria finalizzata, tra l'altro, all'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica.
E’ in quel momento che lo screening sulle misure di sicurezza va rivisto.

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