Il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto deve essere integralmente risarcito
mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito. Tali criteri devono tener conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione.
Cassazione Civile, Sez. III, 09.05.2011, n. 10107
Teramo, 22 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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