La sentenza conferma che gli oscuramenti sulla piattaforma satellitare di SKY di una parte della programmazione delle reti generaliste RAI trasmesse in simulcast in tecnica analogica sono stati illegittimi, in quanto vietati sia dall'art. 26 che dall’art. 31 del Contratto di Servizio RAI per il triennio 2007/2009, i quali prevedono, da un lato, un vero e proprio obbligo di cessione gratuita dell'intera programmazione pubblica a favore di tutte le piattaforme distributive interessate e, dall’altro, l’accesso gratuito alla programmazione RAI trasmessa in simulcast, sempre al fine di assicurare l’universalità del servizio pubblico.
Con riferimento al contratto di Servizio RAI per il triennio 2010/2012 il Consiglio di Stato ha interamente accolto le tesi di SKY concludendo che l’impegno di Rai a promuovere la diffusione di Tivusat ivi previsto:
- (i) costituisce un aiuto di stato illegittimo integrando un elemento di alterazione della parità di condizioni nel mercato concorrenziale televisivo a favore di alcuni operatori privati attraverso l’impiego di risorse pubbliche;
- (ii) viola anche l’art. 47 , comma 4, del TUSMAR che vieta espressamente a Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Sky Italia è stata assistita dai propri avvocati interni (Luca Sanfilippo e Liliana Ciliberti, coadiuvati dai consulenti esterni Sara Gobbato e Oreste Pallotta) che hanno lavorato in squadra con la Professoressa Luisa Torchia (coadiuvata da Valerio Vecchione) e con i legali di Cleary Gottlieb Mario Siragusa, Marco D'Ostuni, Fabio Cannizzaro, Federico Marini Balestra, Marco Zotta e Patrick Actis Perinetto.