Soccorso alpino: sì alla geolocalizzazione da cellulare

Creato il 24 febbraio 2015 da Db @dariobonacina

Esiste almeno un’eventualità in cui poter essere (rin)tracciati senza dover esprimere un consenso preventivo è legale e verosimilmente gradito: la possibilità di geocalizzazione dei dispersi in montagna da parte del Soccorso Alpino. Il Garante della Privacy ha infatti approvato l’impiego di due nuove tecnologie mirate ad agevolare le operazioni di soccorso:

Il primo sistema si basa sulla possibilità di inviare all’utente alcuni specifici messaggi (sms di tipo “0”) i quali consentono l’installazione di applicazioni e la configurazione di una apposita stazione ricevente gestita dal CNSAS a cui trasmettere, in modalità automatica, il dato GPS raccolto dal terminale. Il secondo sistema, invece, fa uso di una ulteriore categoria di sms tecnici (Ping) i quali, una volta ricevuti dal terminale, innescano la trasmissione automatica alla centrale operativa del CNSAS dei dati relativi alle stazioni radio base visibili dal terminale stesso, anche se appartenenti a gestori diversi da quelli a cui l’utente riceve il servizio. In tal modo con tecniche di triangolazione rese più sofisticate dalla disponibilità di dati di geolocalizzazione delle stazioni base di diversi operatori è possibile individuare la posizione del terminale dell’utente disperso.

La geolocalizzazione di tali persone avverrebbe dopo che siano state attivate formalmente le ricerche da parte delle centrali operative 118 (Sanità), 115 (Vigili del Fuoco) o dell’Autorità di Pubblica Sicurezza preposta al fine di salvaguardare la vita o l’integrità fisica della persona stessa.

Si tratta di tecnologie che, rispetto a quelle autorizzate con il provvedimento del 19 dicembre 2008, hanno il pregio di non richiedere l’intermediazione dell’operatore telefonico e quindi di rendere ancora più rapide, efficienti e precise le operazioni di soccorso, senza che ci sia bisogno di una particolare configurazione del software del terminale in questione.

Sicuramente, meglio queste tecnologie – per queste finalità – di ogni altro check-in pubblicitario registrato da social network e affini a beneficio altrui…