Società tra professionisti, delineato lo schema di regolamento

Creato il 24 aprile 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale già entro il mese di giugno il decreto con il regolamento per le società tra professionisti (STP). Il Ministero della giustizia ha infatti già consegnato una bozza di articolato che attualmente è allo studio dei tecnici del Ministero dello sviluppo economico.

È ancora presto per avere un quadro dettagliato del regolamento, ma è comunque già certa la risoluzione di alcuni nodi che avevano creato preoccupazioni diffuse tra gli addetti ai lavori sul futuro delle società tra professionisti.

In particolare sembrano già sciolti i dubbi riguardanti le incompatibilità alla partecipazione alle STP, l’iscrizione agli ordini professionali e il conferimento dell’incarico.

Incompatibilità all’iscrizione nelle società tra professionisti
Secondo la bozza del regolamento, i soci di solo capitale potranno avere partecipazioni a più società tra professionisti, mentre i professionisti potranno prendere parte a una e una sola STP. Il motivo risiederebbe nel fatto che, in questo modo, una singola banca (il classico socio di solo capitale) potrebbe conferire risorse a più STP, mentre il professionista sarebbe limitato a una singola società per non essere costretto a rappresentare interessi eventualmente contrastanti.

Iscrizione all’ordine professionale
Uno dei punti più controversi della discussione (leggi news). Pare essere stato chiarito che gli albi professionali dovranno prevedere una sezione speciale dedicata alle società tra professionisti. I soci professionisti devono rispettare il codice deontologico del proprio ordine di appartenenza e anche le STP dovranno sottostare al regime disciplinare degli albi a cui risultano iscritte.

Conferimento dell’incarico
La bozza di regolamento prevede che nella STP solo i soci iscritti agli ordini possano prestare la propria attività professionale. La scelta del professionista a cui affidare l’incarico è a discrezione del committente.