Sottotetti: attenzione, i vincoli per la trasformazione NON sono spariti!

Creato il 27 maggio 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

I sottotetti sono agevolmente trasformabili ed utilizzabili? La risposta possiede riflessi contraddittori. La prassi giurisprudenziale è stata spesso permissiva in questa direzione: tuttavia questo orientamento (volto a tollerare nel sottotetto, ad esempio, la presenza di mobilio, o  ad esigere un titolo edilizio solo qualora vi si realizzino luci, vedute, gas, acqua, telefono ed impianti fognari) non deve indurre ad interventi affrettati. Proprio in questi giorni, infatti, giunge una pronuncia che sembrerebbe bloccare tale tendenza.

La sentenza della Cassazione
La Cassazione Penale ha infatti sanzionato, mediante sentenza 15429 del 15 aprile 2015, la posa in opera di un parquet, di un radiatore, di infissi, serramenti e servizi igienici su impianti di scarico già esistenti. I lavori erano avvenuti nel sottotetto di un Comune del Salernitano, in zona sismica, senza essere però preceduti né da comunicazioni, né da adeguate progettazioni.

L’errore che ha causato la condanna penale è stato innescato da una lettura evidentemente semplificata del recupero dei sottotetti, mediante meri cambi di destinazione, trascurando il vincolo rappresentato dalla portata dei solai. Un sottotetto può, ad esempio, sopportare 80 kg per metro quadro, mentre il pavimento di una residenza può tenere per legge fino a 250 kg per metro quadro. Si tratta di una differenza fondamentale, ci cui tenere conto sempre, indipendentemente da divieti e sanzioni penali che entrano in gioco quando l’edificio è in cemento armato o in zona sismica.

Recupero sottotetti: occhio alle norme tecniche
L’esigenza di recupero dei sottotetti ha, negli ultimi anni, indotto molte Regioni a delineare una disciplina in questa direzione: tuttavia le leggi regionali non possiedono la forza di esautorare dalle procedure di trasformazione le verifiche statiche, attività indispensabili quando vi è cemento armato o rischio sismico.

Quando ci si trova in zona sismica o si utilizza il cemento armato, a prevalere sono le norme tecniche: tra queste alloggia il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 (Norme tecniche per le costruzioni), che distingue tra interventi strutturali o non strutturali e secondo cui ogni modifica di destinazione d’uso da sottotetto a vano abitabile, deve essere classificata come ristrutturazione edilizia quando variano in modo significativo carichi e classe d’uso dell’immobile (con tutto ciò che ne consegue a livello di adempimenti).

Conclusioni
Pertanto ecco un paio di consigli pratici da tenere a mente qualora si attui una trasformazione di sottotetto:
1. Anche se nella propria Regione o nel Comune è ammesso in via permanente il recupero a fini abitativi di un sottotetto (rispettando le condizioni richieste dalle norme) il proprietario è tenuto a far eseguire anche una valutazione sulla tenuta statica del sottotetto.
2. Non bisogna inoltre dimenticare che a partire da quest’anno, oltre alla normativa locale e regionale, la possibilità di recuperare a fini abitativi il sottottetto è garantita dal decreto Sblocca Italia, che permette i cambi di destinazione all’interno di una stessa categoria funzionale (residenza, turistico-ricettiva, produttiva,direzionale, commerciale e rurale). Tuttavia occorre fare attenzione: qualora ci si trovi in zona sismica o vi sia utilizzo (o presenza) di cemento armato, il recupero deve essere compatibile con le Norme tecniche per le costruzioni.

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