Sovranita' e rifiuto

Da Marta Saponaro

C'è in rete un sito la leggepertutti, gestito da un team di avvocati, che scrive queste testuali parole:

Dopo la nota del Viminale diffusa lo scorso gennaio [1], sembrano ormai non profilarsi più dubbi sul significato che verrà attribuito al comportamento di quanti, per protesta, intendano astenersi dal voto rifiutando la scheda elettorale. Come già chiarito in un precedente articolo (leggi: Elezioni: astensione attiva, ecco cosa succede col "non voto"), la singolare protesta consiste nel presentarsi al seggio, farsi registrare e, solo dopo, rifiutarsi di ritirare la scheda, chiedendo di mettere a verbale le ragioni della protesta ("Rifiuto la scheda per protesta e chiedo che sia verbalizzato!". Oltre a ciò, l'elettore - o meglio, il non-elettore - potrebbe aggiungere ulteriori motivi personali quali, per esempio, "nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta"). Anche le prefetture si stanno organizzato nel recepire l'orientamento del Ministero degli Interni, diramando ai sindaci dei Comuni le istruzioni per le operazioni di voto da impartire all'ufficio elettorale di sezione. Nelle note si chiarisce che il cosiddetto "non-voto con rifiuto della scheda" non è mai stato disciplinato da nessuna norma; la legge [2], infatti, prevede solo il caso in cui l'elettore, dopo essersi registrato e aver preso in mano la scheda, l'abbia riconsegnata senza neanche andare in cabina. In tal caso, la norma prevede che l'elettore debba essere conteggiato tra i votanti e la scheda considerata nulla. Diverso discorso deve invece farsi nel caso in cui l'elettore, pur dopo essersi registrato, rifiuti la scheda elettorale. Come si diceva, tale ipotesi non è contemplata in nessuna norma. Tuttavia, a interpretare la lacuna legislativa sono ormai intervenuti il Ministero e le singole Prefetture. Innanzitutto l'amministrazione chiarisce che tale comportamento di protesta è pienamente lecito. Pertanto, i Presidenti di seggio non potranno opporsi a che l'elettore si comporti in tale modo.

L'ipotesi del rifiuto della scheda viene considerata del tutto identica a quella in cui l'elettore chieda di votare solo per alcune - e non per tutte - le consultazioni di voto (per esempio: chiede di votare per le regionali e non per le politiche).

Ebbene, in questi casi, il Presidente di seggio può (ma non "deve", dice il Ministero) prendere a verbale la protesta dell'elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l'annotazione nel verbale stesso delle generalità dell'elettore, del motivo del reclamo o della protesta, "allegando anche gli eventuali scritti che l'elettore ritenesse di consegnare al seggio". Da quest'ultimo passaggio, si comprende che - anche al fine di non intralciare la regolarità e il rapido svolgimento delle votazioni - gli elettori potranno scrivere a casa le ragioni della propria protesta, da consegnare poi al seggio e fa allegare al verbale stesso.


ha aperto una nuova paginetta dove l'intestazione è del Ministero l'indirizzo del www. è della prefettura di Verbana e dentro ci sono due file scaricabili se si ha Acrobat reader sono andata sul file non compresso et voilà si apre una pagina che in anteprima fa vedere ciò che poi è scritto in quello in formato compresso che puoi scaricare e guardate un po' qua:

Si informa i prefetti della Repubblica (esclusi quelli del Friuli Venezia Giulia e Sicilia)
per conoscenza anche a quelli sopra esclusi
ai Commissari del governo
alla Regione, elenco delle autonome, quando segue:
Oggetto: Operazioni di voto dell'ufficio elettorale di sezione. Rifiuto da parte dell'elettore di ritirare la scheda elettorale.
In vista delle prossime elezioni del mese di maggio/giugno si ritiene utile fornire indicazioni in merito ad un eventuale forma di astensione al voto che possa concretizzarsi con il rifiuto del ritiro della scheda elettorale e del voto unito ad una forma di protesta verbalizzata e scritta o di altro documento.

Il rifiuto della scheda non trova collocazione in disciplina normativa ma non può ritenersi vietato

Infatti, prosegue lo scritto che consiglio di andarselo a leggere e caso mai stamparselo e portarselo dietro visto che è del Ministero stesso,

l'elettore, infatti, può esprimere la volontà di voler votare solo per alcune parti oppure dichiarare di rifiutare tutte le schede.......
Si ritiene, dunque, al fine di non rallentare lo svolgimento delle operazioni, che il presidente del seggio possa prendere a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto, purché fatto in maniera corretta e civile, con l'annotazione nel verbale stesso delle generalità dell'elettore ed il motivo per cui non vota e anche gli eventuali scritti che l'elettore ritiene opportuno consegnare...........

In risposta si ricorda che coloro che faranno questa protesta non riceveranno sulla loto tessera elettorale il timbro di avvenuto voto ed inoltre non saranno conteggiati tra i votanti della sezione elettorale di appartenenza......(art 2, comma 3, D.P.R. 8 settembre 2000, n 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione)

firmato dal direttore centrale Nadia Minati e se vogliamo dirla tutta la firma fatta in modo digitale è in alternato perché lei risulta personalità giuridica, che ha capacità giuridica, in diritto, vedi Wikipedia e non persona giuridica, indica un ente ha una capacità meno estesa in diritto;
ricordo che la differenza tra i due è che al primo è riconosciuta la capacità di intendere e volere mentre al secondo.....


Ora poiché siamo due puntigliosi abbiamo chiesto nel nostro comune perché le generalità vengono sempre scritte tutte maiuscole e hanno risposto che è il programma. Benissimo ma lo stesso programma è fatto che per chi detiene il potere le stesse vengono scritte in un modo mentre il restante nell'altro.
Provate ora ad unire i fatti e capirete che è intenzionale e perciò che è tutto maledettamente vero e PERCHE' HANNO FATTO QUESTO?
Per togliere ai cittadini il potere e renderli schiavi ora lo vedete quanto è lampante?
Infine qui forse sta l'inghippo del tutto loro faranno, ovviamente come dice il sito di avvocati, in modo che tu risulti come se non avessi esercitato un tuo diritto e dovere mentre in realtà poiché inizialmente ti hanno inserito nel registro tu fisicamente eri lì e non a farti un giro!

Comunque ricordate di dichiararvi Persona Umana in quanto la definizione di Essere Umano non è riconosciuta, qui ovviamente la spiegazione è doverosa:
La Persona Umana viene riconosciuta, nel nostro sistema giuridico, solo se si ha la Legale Rappresentanza. Quest'ultima in realtà non servirebbe a nulla perché l'importante è sentirsi dentro, vivere questo fatto, viene certificato con scrittura per dare conoscenza di una cosa che è in essere.
L'Essere Umano non è accettato perché non è definibile non si può chiudere in un qualcosa di limitato e questo, ovviamente, è controproducente ed antieconomico alla Matrix. L'Essere Umano ha un suo potere quello stesso che oggi è espresso usato ed applicato solo dal Potere gerarchico dei governanti, Stato, Regioni, Comuni, Religioni..., che è stato vietato da millenni a noi tutti che abbiamo smesso, quindi di essere esseri umani per diventare prima persona umana e poi alla fine persone di paglia. Se ciascuno di noi venendo a conoscenza di questi fatti inizia ad esercitare il potere di cui è investito decade la finzione.

Infine volevo dichiarare che non votare non è un reato e non è nemmeno più un obbligo:
anticamente poteva essere sanzionato anche penalmente il non voto (art 2631 c.c)ma con DPR 534 del 1993* le sanzioni per coloro che non votano sono state abolite

L'art. 48 della Costituzione recita: [...] Il voto é personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio é dovere civico. [...] La parola dovere si riferisce al fatto che per i non votanti era prevista una sorta di sanzione ("non ha votato" sul certificato di buona condotta) e solo nel D.Lgs. 534/1993 é stata eliminata. In altre parole:
Le sanzioni amministrative che colpivano coloro che non avevano votato senza giustificato motivo sono state abolite dal Dpr n. 534/1993.


*l'iscrizione del nome di chi non aveva votato in un apposito elenco che era esposto, per 30 giorni, nell'albo comunale. Inoltre era fatta menzione, per 5 anni, del mancato esercizio del diritto di voto nel certificato di buona condotta


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