Il decreto legge 98/2011 ha spostato l’obbligo di comunicazione relativo allo “spesometro” dal venditore all’operatore finanziario che emette la carta di credito, di debito o prepagata, nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale (che, cioè, non agisce come imprenditore o professionista) che provvede a pagare utilizzando moneta elettronica.
Va ricordato che queste operazioni erano state, in principio, escluse dall’obbligo di comunicazione “da spesometro” (Dl 70/2011), considerato che le transazioni regolate con moneta elettronica sono già “catturate” da altra comunicazione fatta dagli intermediari finanziari.
I dati da comunicare
All’Anagrafe tributaria, gli operatori finanziari devono comunicare, entro il nuovo termine del 31 gennaio, sia i dati relativi alle operazioni rilevate nel periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, sia il numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi Pos (Point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale.
I tempi a regime
A partire dalle operazioni effettuate nel 2012, le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.