I testi sono in parte tratti dal libro “Ho provato a difendere un Sogno” (di Diego Tarì, in collaborazione con l’Arch. Roberto Burlando e con l’Ing. Fabio Masnata). dedicato alla discussione sullo stadio di Genova.
Il libro è scaricabile gratuitamente in formato ebook dal sito
www.difendereunsogno.jimdo.com
L’ordinamento sportivo è una delle materie cosiddette ”a legislazione concorrente”, nel senso che la potestà legislativa è in capo alle Regioni, fatta salvala riserva a favore dello Stato per la determinazione dei principi fondamentali.
Il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali in relazione agli impianti sportivi è particolarmente importante, poiché le infrastrutture sportive costituiscono lo strumento principale attraverso il quale la Pubblica Amministrazione Locale può concretamente svolgere la loro funzione di promozione delle attività sportive e ricreative.
È compito invece della Commissione impianti sportivi del CONI esprimere un parere di tipo tecnico inerente la funzionalità sportiva sui progetti ristrutturazione o costruzione degli impianti sportivi.
L’Istituto per il Credito Sportivo è, infine, l’Ente deputato a valutare e finanziare i progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi.
La normativa nazionale sugli impianti sportivi
Le principali disposizioni normative relative alla costruzione e alla messa in uso degli impianti sono contenute nel Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi), modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005.
Oltre a definire le modalità procedurali necessarie per la costruzione oristrutturazione di impianti sportivi, il Decreto fornisce le disposizioni relative all’ubicazione dell’impianto o del complesso sportivo, al rispetto delle misure di prevenzione degli incendi, nonché ai vari requisiti che devono essere rispettati relativamente alla sicurezza (sistemazione degli spettatori, separazione fra zona spettatori e zona attività sportiva, vie di uscita, aree di sicurezza e varchi, distribuzione interna dei percorsi di smistamento, servizi di supporto della zona spettatori).
L’argomento della sicurezza è quello che, più di altri, è stato oggetto di integrazioni negli ultimi anni ed ha indotto notevoli investimenti: oltre alla creazione di aree per il Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS) e la presenza degli steward, nel caso del calcio i varchi di ingresso, numerati, devono essere dotati di metal detector ed apparecchiature elettroniche in grado di verificare la regolarità del titolo di accesso. È anche necessario un sistema CCTV (telecamere a circuito chiuso che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all’interno dell’impianto,sia nelle sue immediate vicinanze) e strumenti di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.
La normativa si applica agli impianti sportivi di nuova costruzione e a quelli esistenti (salvo nei casi di interventi di manutenzione ordinari) che devono anche rispettare i regolamenti del CONI e quelli delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali.
Il Decreto fa riferimento, in più di un’occasione, a regolamenti emanati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalla Federazione Nazionale competente (nel caso del calcio, la Lega Nazionale Professionisti, oggi Lega Serie A) e dalla Federazione Internazionale (in questo caso l’UEFA).
L’entrata a regime della Tessera del Tifoso[i], obbligatoria a partire dalla stagione calcistica 2010/2011, ha delle ricadute anche sugli impianti sportivi nei quali sono ospitate le partite di calcio. La disposizione, reiterata attraverso un’ulteriore Direttiva del 6 agosto 2010[ii], prevede infatti che gli stadi siano dotati di corsie per l’accesso all’impianto dedicate ai possessori della Tessera del Tifoso e che, sugli altri ingressi, i controlli siano improntati al massimo rigore anche aumentando la dotazione di steward in servizio. Il punto importante è però che “la mancata attuazione delle misure sopra descritte dovrà essere considerata alla stregua di carenze strutturali degli impianti, idonee a determinare limitazioni alla loro fruibilità, sino alla chiusura agli spettatori nei casi ritenuti più gravi”. Esistono peraltro numerose perplessità sull’esecutività di queste disposizioni, considerando che si tratta di una semplice Direttiva che, per sua natura, è efficace e vincolante solo all’interno del Ministero che l’ha emanata.
Il regolamento CONI per l’impiantistica sportiva
Nel giugno 2008, il CONI ha approvato le norme per l’impiantistica sportiva ed il Regolamento per l’emissione dei pareri sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva.
Tali norme individuano i livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi (o nella ristrutturazione di quelli esistenti), al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene e sicurezza; le stesse si pongono altresì quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. Ricadono nel campo di applicazione tutti gli impianti sportivi, cioè i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive, regolamentate dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate. Il Regolamento, destinato agli impianti sportivi in senso lato, oltre a fare riferimento alla normativa nazionale spesso ha delle prescrizioni di tipo residuale, che cioè si applicano solo in assenza di indicazioni della federazione competente per lo sport praticato nell’impianto.
Il documento è suddiviso in tre parti: una generale (art. 1-9), una specifica che contiene prescrizioni a seconda delle varie tipologie di sport (art. 10-12) ed una terza parte, non di nostro interesse, relativa agli impianti complementari (per il fitness, piste ciclabili, ecc.).
Dal punto di vista tecnico, il CONI ha acquisito le specifiche dettate a livello internazionale, accogliendo le norme dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) relative alla infrastrutturazione degli impianti sportivi[iii].
Il Regolamento degli stadi della Lega Nazionale Professionisti
La versione del “Regolamento degli Stadi della Lega Nazionale Professionisti”in vigore è stata deliberata dall’Assemblea Generale del 3 luglio 2007 e resa nota con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 4 luglio 2007[iv]. In quella sede sono state apportate alcune piccole modifiche all’art. A1 (“Dimensioni e segnature”) e G (“Capienza”) rispetto al previgente testo, approvato dal Consiglio di Lega del 7 novembre 2006, facente parte del Comunicato Ufficiale n. 109 del 9 novembre 2006[v]. La normativa contiene l’indicazione”dei requisiti necessari a garantire gli standard ottimali di utilizzabilità e sicurezza degli stadi (…) traendo elementi significativi dalla normativa UEFA adottata dalla FIGC “.
Il Regolamento emanato dalla Lega Nazionale Professionisti prevede anche l’adozione di un “Piano di Sicurezza dello Stadio“ai sensi del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (e successive integrazioni e modifiche) e inoltre, per le società di calcio, l’obbligo di:
- stipulare una convenzione scritta con il proprietario dell’impianto corredata dagli allegati tecnici;
- stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità civile;
- nominare un dirigente Delegato allo Stadio, che la rappresenti nei confronti del proprietario, dei responsabili dell’Ordine Pubblico, della Commissione Provinciale di Vigilanza e della Lega;
- nominare un dirigente Delegato alla Sicurezza.
Normativa UEFA
La definizione dei criteri infrastrutturali che devono essere rispettati da uno stadio per essere ai fini UEFA è stata oggetto aggiornamento a seguito dell’adozione dell’Edizione 2010 dello UEFA Stadium Infrastructure Regulation (approvata il 24 marzo 2010 dal Comitato Esecutivo UEFA ed entrata in vigore il 1° maggio 2010).
Il nuovo testo è stato strutturato in maniera differente da quelli precedenti. Pur mantenendo la distinzione degli stadi in quattro categorie (con la sola categoria”Elite”ha ripreso la vecchia denominazione di categoria”4“), adesso il documento è diviso in una sezione generale (“General Provisions“), una sezione di criteri strutturali applicabili a tutti gli stadi (“Structural criteria applicable to all categories“), e quattro sezioni che disciplinano in maniera specifica le caratteristiche di ogni singola categoria di stadi.
Rispetto alla versione precedente, in vigore fino all’aprile 2010 (sono state apportate una serie di modifiche, quasi tutte volte a semplificare talune previsioni forse considerate esuberanti o superflue. È verosimile che tali prescrizioni siano state così adattate per l’alto numero di richieste di deroghe delle squadre che abitualmente partecipano alle competizioni europee.
Per quanto riguarda i criteri generali, viene mantenuta la distinzione in quattro categorie; l’ultima, però, torna alla vecchia denominazione cardinale (quarta) anziché essere chiamata”Elite”. Viene introdotto un criterio prima non specificato che precisa che le regole UEFA non influenzano gli obblighi normativi di ogni singola nazione[vi]; dal testo del paragrafo sembrerebbe addirittura potersi intendere che venga riconosciuto un valore gerarchico superiore alle norme nazionali.
Le altre modifiche riguardano:
- l’eliminazione del divieto di barriere intorno al campo per gli stadi di 4a categoria (ex Elite);
- l’introduzione di un obbligo di dotare gli impianti di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento delle partite durante tutta la stagione calcistica: viene espressamente citato l’esempio del sistema di riscaldamento del campo da calcio;
- l’eliminazione del requisito inerente la disponibilità di almeno 400 parcheggi per gli autobus nelle vicinanze dello stadio;
- la sensibile riduzione dei posti a sedere minimi per l’assegnazione della categoria: cioè vale soprattutto per gli stadi di 4a categoria, per i quali prima erano necessari 30.000 posti (dei quali 22.500 coperti), mentre ora sono sufficienti 4.500 posti.
- La sensibile riduzione dei posti VIP minimi, passati da 750 a 250 per la 3a categoria e da 1.000 a 500 per la 4a categoria.
Sono stati inoltre ridotti gli obblighi minimi per le aree a disposizione dei mass media ed in particolare nel numero e superficie minima di posti per giornalisti e fotografi e per l’OB Van Area (tutti mediamente dimezzati rispetto a prima).
Da un punto di vista procedurale, il compito di valutare gli stadi e di assegnare agli stessi la categoria UEFA di competenza spetta alle singole Federazioni Nazionali, che poi sottopongono i loro pareri alla UEFA, cui spetta la decisione finale. Per l’Italia, la valutazione è compito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che opera sulla base del Manuale delle Licenze UEFA, il cui ultimo aggiornamento risale al 24 dicembre 2011.
Il Manuale descrive i requisiti necessari perché una squadra di calcio possa acquisire la Licenza UEFA, che ha durata annuale. È suddiviso in capitoli che raggruppano i criteri di valutazione per natura: sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali, economico-finanziari. I regolamenti delle singole competizioni contengono alcune indicazioni supplementari, ma l’unica che occorre ricordare sugli stadi è la definizione della categoria richiesta: in ambedue i casi si tratta della 3a categoria per preliminari e fasi a gironi e la 4a categoria per play-off e finali.
L’Appendice IV del Manuale contiene i”requisiti infrastrutturali minimi che debbono essere rispettati, in aggiunta a quanto previsto dal UEFA Stadium Infrastructure Regulations (Edition 2001)“ e precisa che “in caso di contrasto tra il contenuto di questa appendice ed il regolamento UEFA Stadium Infrastructure Regulations (Edition 2010) prevale tale ultimo regolamento”.
[i] Direttiva Ministero dell’Interno del Nr. 555/OP/0002448/2009/II/CNIMS del 14 agosto 2009
[ii] ANSA”Tessera del tifoso, appello del Viminale – ‘Massimo rigore e verifiche strutturali’ 22 agosto 2010, 16:22
[iii] http://impiantisportivi.coni.it/index.php?id=35&no_cache=1
[iv] http://www.lega-calcio.it/rest/site/default/file/cu1234.pdf
[v] http://www.lega-calcio.it/rest/site/default/file/cu109_0607.pdf
[vi] Art. 1, 3° comma: “These regulations do not affect the legal obligationsarising from national legislation applicable to stadium facilities “