Stalking e femminicidio, cosa dice la normativa di Tamara Marcelli

Creato il 24 novembre 2015 da Tiziana Viganò
questo articolo importantissimo, che tutti, uomini e donne dovrebbero studiare a fondo, dà la possibilità di sapere e capire che i mezzi legislativi per combattere la violenza ci sono, e sono efficaci nella misura in cui vengano conosciuti e usati dai cittadini
tratto da http://gliscrittoridellaportaaccanto.blogspot.it/2015/11/leditoriale-di-tamara-marcelli-stalking.html
Con lo strumento della decretazione d’urgenza previsto dall’art. 77 della Costituzione in casi straordinari di necessità e urgenza, visto il preoccupante evolversi del fenomeno Femminicidio, il 14 agosto 2013 il governo Italiano ha prodotto il DL 93/2013 convertito in Legge dello Stato nr. 119/2013 il 15 ottobre successivo. Il Presidente della Repubblica ritenne che:
“il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica.”
Il 27 giugno 2013, l’Italia con la Legge nr. 77/2013 aveva ratificato la famosa Convenzione di Istanbul, "Convenzione sulla prevenzione della violenza contro le donne e la lotta contro la violenza domestica" sottoscritta dai membri del Consiglio d'Europa il 15 maggio 2011. Già nel 2009 il Governo aveva posto le basi per una decisiva modifica del codice penale. Possiamo individuare il primo importante passo verso la reale considerazione del problema Femminicidio  da parte del Legislatore, nel Decreto Legge nr. 11/2009 denominato “Decreto Sicurezza” del 23 febbraio 2009 convertito il 23 aprile nella Legge nr. 38/2009, erano state inserite alcune importanti novità degne di nota, tra cui l’introduzione di una specifica previsione normativa: reato di atti persecutori” comunemente detto Stalking. Inoltre venivano introdotte: obbligatorietà custodia cautelare in carcere per coloro che si rendono responsabili dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale di gruppo; l’arresto obbligatorio in flagranza per reati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, con rito direttissimo; gratuito apatrocinio a spese dello Stato per le vittime di violenza sessuale. Viene così introdotto nel codice penale l’art.612 bis, il reato di «atti persecutori», il cosiddetto stalking, per la cui sussistenza si richiede la ripetitività della condotta. In particolare, provocando “un perdurante stato di ansia o paura nella vittima ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero da alterare le proprie abitudini di vita”
Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa che ha 6 mesi di tempo per presentarla. Il magistrato può procedere d'ufficio nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona disabile. Gli artt.2 e 3 del DDL 1505 prevedono due misure di prevenzione, l’Ammonimento e divieto di avvicinamento per cui nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, e allo scopo di dissuadere il reo da compiere nuovi atti, viene introdotta la possibilità per la persona offesa di avanzare al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Se il soggetto già ammonito commette nuovamente il reato di stalking la pena è aumentata. Il giudice può prescrivere all'imputato il divieto di avvicinarsi ai luoghi che la vittima frequenta abitualmente. Può anche impedire che l'imputato si avvicini ai luoghi frequentati da persone vicine o legate alla vittima e impedirgli di comunicare con loro con qualsiasi mezzo. Nel caso in cui venga commesso un omicidio a seguito di una violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, di violenza sessuale di gruppo e di stalking, la pena prevista è l’Ergastolo.
Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio. Inoltre, presso il Dipartimento delle Pari Opportunità dal 2006 è istituito a favore delle vittime di stalking un numero verde nazionale gratuito, attivo 24 ore su 24, numero d’emergenza Antiviolenza e Stalking “1522”, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicazione, nei casi di urgenza e su richiesta della vittima, gli atti persecutori alle forze dell'ordine.
Ma cosa si intende per “Femminicidio”? Nel vocabolario Devoto-Oli viene definito come:
“qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico,  fino alla schiavitù o alla morte”.
Nel considerare l’aspetto criminologico invece, la Donna è stata individuata in questa nuova normativa come un “tipo” di vittima, specifica ed unica, proprio per meglio racchiudere il principio e i valori ispiratori della tutela legislativa. La Donna, in quanto donna, vittima specifica di un soggetto di sesso maschile. Per affrontare con forza questo fenomeno criminale si è intervenuti normativamente su una serie dei cosiddetti “delitti spia”, come i maltrattamenti in famiglia art. 572 c.p., minacce art.612 c.p. , atti persecutori art.612 bis c.p., violenza sessuale art.609 e ss c.p. , invece di prevedere direttamente una fattispecie a sé o modificare il reato di omicidio o le aggravanti specifiche. Vengono infatti inserite alcune norme riguardanti il reato di Maltrattamenti in famiglia art.572 c.p., tra le quali la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette, l’estensione delle ipotesi di arresto in flagranza, accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato per le vittime.
Art. 3 DL 93/2013 - Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Importante novità inserita nel testo è segnata all’art.4: “ In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante.” Il che dovrebbe da una parte tutelare il testimone che si fa avanti, dall’altra incentivare ad uscire dall’omertà.
ART.612 bis Codice Penale - Minacce Chiunque, con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per la incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Pena prevista: reclusione da 6 mesi a 5 anni Se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla parte offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Pena aumentata. Se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità (art.3 L.104/1992), ovvero con armi o da persona travisata. Pena aumentata fino alla metà. Procedibilità A Querela parte offesa, entro 6 mesi e la Remissione è solo di tipo Processuale. Diviene Irrevocabile se minacce reiterate nei modi previsti dall’art.612 comma 2°.
D’Ufficio se vi sono coinvolti Minori, disabili, o quando connesso ad altri delitti procedibili d’ufficio.

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