Composto da 16 articoli, il regolamento stabilisce che i contributi per la prevenzione e l’indennizzo dei danni sono riservati ai titolari di concessioni di pesca e ai proprietari o conduttori di impianti di allevamento di specie ittiche; sono oggetto di contributo i sistemi di prevenzione dei danni che posso essere causati dalla fauna selvatica. Gli interventi di prevenzione dovranno essere realizzati direttamente dal conduttore. In base al giudizio di idoneita’ che verra’ effettuato dal responsabile del procedimento, la Provincia determinera’ con apposito provvedimento l’entita’ del contributo ammissibile che, per singolo beneficiario, non puo’ superare l’importo annuo di 15 mila euro.
Stanziati contributi prevenzione e indennizzo danni fauna selvatica
Creato il 21 marzo 2012 da Yellowflate @yellowflateComposto da 16 articoli, il regolamento stabilisce che i contributi per la prevenzione e l’indennizzo dei danni sono riservati ai titolari di concessioni di pesca e ai proprietari o conduttori di impianti di allevamento di specie ittiche; sono oggetto di contributo i sistemi di prevenzione dei danni che posso essere causati dalla fauna selvatica. Gli interventi di prevenzione dovranno essere realizzati direttamente dal conduttore. In base al giudizio di idoneita’ che verra’ effettuato dal responsabile del procedimento, la Provincia determinera’ con apposito provvedimento l’entita’ del contributo ammissibile che, per singolo beneficiario, non puo’ superare l’importo annuo di 15 mila euro.