Stop alla prima class action : rigettata nel merito

Da Avvdanielaconte

La prima class action, promossa dal Codacons nei confronti della Voden medical instruments spa per presunta pratica commerciale scorretta in relazione ai test "fai da te" di un  vaccino antinfluenzale, è stata rigettata nel merito dal Tribunale di Milano per mancanza della prova del nesso di causalità
La prima sentenza che si è pronunciata sul merito di una class action è stata emessa, e si tratta di un rigetto: l'azione promossa dal Codacons nei confronti della Voden medical instruments spa, di seguito, per brevità, Voden - una richiesta di risarcimento danni per pratica commerciale scorretta in relazione alla produzione e diffusione dei test "fai da te" contro l'influenza A e B - è stata rigettata nel merito dal Tribunale di Milano, dinanzi al quale era stata promossa.
Eppure le premesse erano buone: la class action era stata dichiarata ammissibile dal Tribunale di Milano; la Corte d'Appello di Milano aveva, successivamente, confermato il giudizio di ammissibilità.
Oggetto della class action è, come si è detto, una richiesta di risarcimento danni per "aver messo in atto pratiche commerciali scorrette consistenti in una pubblicità del prodotto con enfatizzazione di qualità e caratteristiche che invece il prodotto non possedeva". Il prodotto in questione è il test "Ego test Flù", ideato e pubblicizzato dalla Voden, in grado di rilevare la presenza di tutti i tipi di influenza A e B - incluse l'influenza suina e aviaria -. 
L'azione viene promossa il 30 dicembre 2009, a pochi giorni dall'entrata in vigore della class action in Italia - ovvero il 1^ gennaio 2010 -. 
Nel corso dei giudizi di ammissibilità e di merito, la Voden ha contestato la strumentalità dell'azione di classe promossa dal Codacons, sulla base dei seguenti elementi di fatto:
  • la qualifica di "consumatore" del soggetto che ha promosso la class action: si tratta di una professionista che intrattiene rapporti di lavoro con il Codacons
  • la dinamica che ha portato alla proposizione dell'azione: la professionista ha acquistato il medicinale, lo ha portato a casa, ha individuato su Internet il sito della Voden, ha contattato gli uffici del Codacons per acquisire maggiori informazioni, ha deciso di intraprendere l'azione di classe e ha conferito il mandato alle liti mediante il rilascio di procura notarile. Sul punto la difesa della Voden ha contestato che il test antinfluenzale non sarebbe stato acquistato allo scopo di essere utilizzato, ma soltanto per intraprendere l'azione di classe.  Il Tribunale di Milano ha accolto la testi difensiva della Voden, aggiungendo che l'avere sostenuto l'esistenza di una pratica commerciale scorretta ha comportato la contestazione - a carico della Voden - di una responsabilità extracontrattuale. Di conseguenza, l'onere della prova è a carico dell'attore - ovvero di colui che ha proposto l'azione -. 
    Orbene, nel caso di specie non è stata fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare il nesso di causalità tra la pubblicità ingannevole e l'inganno nel quale sarebbe caduto il consumatore, o meglio il "nesso di causalità tra l'asserita illiceità del documento pubblicitario utilizzato da Voden ed il danno subito in proprio in conseguenza dell'invocato acquisto del prodotto de quo secondo la sua naturale finalità, sull'implicito ma necessario presupposto che la libera formazione della volontà di acquistare il prodotto in parola sarebbe stata indebitamente coartata attraverso la condotta illecita".
    Dal canto suo, la persona che è intervenuta nella class action - unendosi a colei che l'aveva proposta - non è stato in grado di dimostrare la data nella quale era stato acquistato il prodotto oggetto di contestazione (elemento fondamentale ai fini della prova della tesi difensiva).
    Pertanto, il Tribunale di Milano - Giudice Relatore il Presidente Vincenzo Perozziello - ha rigettato la class action promossa dal Codacons, condannando chi ha proposto l'azione per lite temeraria.
    (FONTE: Il Sole 24 Ore, articolo di Giovanni Negri del 17 marzo 2012).
    Roma, 18 marzo 2012   Avv. Daniela Conte 
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