La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati, trattandosi di meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività: la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le eventuali contestazioni, peraltro mancanti nella fattispecie, sollevate dal contribuente. Indipendentemente dall’esito del contraddittorio, il giudice tributario può liberamente valutare l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore.
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 12 Febbraio 2013, n. 3355
Teramo, 20 Febbraio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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