In tema di atto di pignoramento, con la sentenza n. 1687, depositata il 7 febbraio 2012, la terza sezione civile del Palazzaccio ha ricordato che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell'atto di precetto. "L'atto di pignoramento - hanno spiegato i giudici, riprendendo un orientamento già consolidato in materia (Cass. n. 5910/06; Cass. n. 27943/05) - a norma dell'articolo 170 e 125 del codice di procedura civile, deve essere sottoscritto dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (articolo 83 del codice di procedura civile)".
Testo sentenza n. 1687/2012 TESTO SENTENZA CLICCA QUI
(17/03/2012 10:00 - Autore: Luisa Foti) -da web
Sui pignoramenti immobiliari recente sentenza della cassazzione
Creato il 17 marzo 2012 da Maurizio Picinali @blogagenziePotrebbero interessarti anche :