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Svizzera, norme economico-sociali più severe per gli sport estremi

Creato il 27 dicembre 2013 da Stivalepensante @StivalePensante

Dal primo gennaio in Svizzera entrano in vigore norme più severe per gli sport a rischio: le società e i singoli che li propongono a scopi commerciali dovranno munirsi di un’apposita autorizzazione.

Rafting (thehopelink.com)

Rafting (thehopelink.com)

L’obbligo di possedere una licenza concerne chi offre sport quali canyoning, rafting, salto con l’elastico, alpinismo, arrampicata, escursione con sci e snowboard al di sopra del limite della foresta. Anche gli stranieri che lavorano almeno dieci giorni in Svizzera devono possedere l’autorizzazione.

Chiunque guadagni più di 2.300 franchi l’anno con questo genere di attività sarà considerato un prestatore commerciale e dovrà aver un’assicurazione di responsabilità professionale di almeno 5 milioni di franchi.

Chi intende praticare queste attività sportive potrà consultare la pagina internet dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) e verificare se il maestro possiede l’autorizzazione e la necessaria formazione. “Spetta ai cantoni fornirci i dati”, dichiara il portavoce di UFSPO, Christoph Lauener, aggiungendo che diversi cantoni hanno già ricevuto le prime richieste di permesso.

Tuttavia prima di rivolgersi alle autorità cantonali, le società che aspirano al permesso d’attività devono farsi certificare dalla fondazione “Safety in Adventures” e il termine per l’inoltro della domanda scadrà a fine marzo 2014. La fondazione ha reso noto che sul suo sito finora sono 50 le imprese certificate. I suoi membri sono l’UFSPO, la Suva, sette cantoni, Svizzera Turismo, la Federazione svizzera del turismo, l’Associazione svizzera di assicurazioni, l’Ufficio per la prevenzione degli infortuni e l’associazione “Swiss Outdoor”.

I permessi per i singoli, quali la guida di montagna o il professore di sport delle neve, sono validi quattro anni e costano 100 franchi. Le società devono pagare la stessa cifra, ma ogni due anni. Le licenze accordate dai cantoni con il vecchio regime saranno valide al più tardi fino alla fine del 2015.

La nuova normativa non riguarda le guide volontarie che operano per conto del Club alpino svizzero, quest’ultimo dovrà però verificare se i professionisti che impiega dispongono dell’autorizzazione. Anche le colonie e le attività sportive scolastiche sono risparmiate dall’obbligo dell’autorizzazione.

(fonte Corriere del Ticino)

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