massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 i Comuni hanno potuto deliberare una maggiorazione dell'aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.La TASI è a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile infatti il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree edificabili, come definiti a fini IMU, ad eccezione dei terreni agricoli.Il pagamento avviene in 2 rate semestrali, la prima rata è stata versata il 16 giugno per i Comuni che entro il 23 maggio 2014 hanno approvato le delibere con le aliquote TASI, mentre per i Comuni che hanno deliberato entro il 10 settembre la prima scadenza per versare l'acconto è il 16 ottobre, per tutti gli altri Comuni che non hanno deliberato entro il 10 settembre, la Tasi deve essere versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre, con aliquota fissa all’1 per mille.Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, i terreni, le aree fabbricabili e i fabbricati rurali strumentali (come definiti dall’IMU, ex art. 13 D.L. 201/2011) e la base imponibile di calcolo è la rendita catastale, come per l’IMU.
L’aliquota base per l’abitazione principale è dell’1 per mille, ma i Comuni possono elevarla procedendo a stabilire esenzioni o riduzioni.La Finanziaria 2014, tra le norme in materia di TASI, disciplina espressamente l’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario (inquilino o perfino la colf/badante residente all'interno dell'immobile). Con riguardo al versamento dell’imposta, il Legislatore ha previsto che una parte (compresa tra il 10% e il 30%) sia a carico dell’inquilino, sulla base di autonoma obbligazione tributaria.Per il 2014, in assenza del regolamento comunale o specifiche delibere, il proprietario corrisponde il 90% dell’ammontare complessivo e l’occupante il 10%.
Il pagamento si effettua con il modello F24 o bollettino di conto corrente postale.Ricordiamo che dal 1 ottobre 2014, per i pagamenti effettuati a mezzo modello F24 con saldo superiore a 1000 euro o per quelli di importo inferiore ma che contengono compensazione con altri tributi, è necessario provvedere con F24 telematico.Resta salva la possibilità di presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli di banche e poste se il saldo è inferiore a 1000 euro e non si effettuano compensazioni. Qui nostro precedente articolo sulla IUCQui nostro precedente articolo sul modello F24 telematico