Tassa di Concessione telefonica: consumatori sconfitti

Da Pukos

Gli italiani perdono una possibilità di risparmio sui costi della telefonia, per cercare di limitare le spese dovranno continuare a confrontare le offerte dei cellulari e a valutare le promozioni del mercato correlate perché non ci sono altre possibilità. Anche quella di vedersi rimuovere la tassa di Concessione è venuta meno e l’omerica questione si è conclusa con un nulla di fatto per i consumatori.

CHI LA SPUNTA - Il caso merita certamente di essere approfondito. Dopo una serie interminabile di contenziosi, reclami e sentenze, infatti, si è giunti a una conclusione dell’infinita diatriba fra consumatori e Agenzia delle Entrate e a spuntarla è stata la seconda. In pratica, la discussione ha riguardato problemi di natura interpretativa sulla Tassa di Concessione Governativa sulla telefonia e, dopo una trafila burocratica infinita che ha coinvolto Cassazione, Corte d’Appello e il Ministero dell’economia e delle finanze, ha finalmente partorito una decisione ufficiale, tramite la sentenza n. 21777 di quest’anno. Ma partiamo dal principio.

LA TASSA - La tassa di Concessione Governativa consiste in un importo che gli usufruenti di determinati servizi sono tenuti a versare all’Agenzia delle Entrate e, nello specifico del tema trattato, per l’utilizzo di contatti di abbonamento telefonico. Alcuni comuni veneti hanno aperto la questione contestando la legittimità di tale pagamento. Motivo: secondo la loro opinione, il codice delle comunicazioni elettroniche (introdotto tramite D. Lgs n.259 del 1° agosto 2003) sentenziava la caduta dell’obbligo di corrisponderla.

LE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO - In maniera analoga, l’Agenzia delle Entrate è entrata in rotta con Trenitalia s. p. a., notificando alla società ferroviaria un avvio di accertamento per un ritardo dei pagamenti della suddetta tassa. La Corte d’Appello ha dato ragione alla compagnia, sostenendo che la legge non specificava i termini di pagamento del canone bensì solo le modalità. La Cassazione ha sconfessato tale sentenza, asserendo che le tempistiche di pagamento sono indicate all’interno del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche del 2003 attuativo della c.d. direttiva autorizzazioni, secondo cui i termini di pagamento sono corrispondenti a quelle del canone d’abbonamento. In pratica, i termini indicati dall’abbonamento sottoscritto sono gli stessi (“congiuntamente” è l’avverbio utilizzato) che regolamentano il versamento della tassa di concessione.

LA LEGGE - Parallelamente, il Governo ha emanato una legge con lo scopo di chiarire la questione da un punto di vista ‘semantico’, arginando anche il rischio di vedersi sconfitti in Cassazione riguardo allo scontro Agenzia delle Entrate – Comuni veneti, modificando il codice delle comunicazioni elettroniche. Attraverso tale legge, è stato specificato che il termine “stazioni radioelettriche” sottintende anche le tecnologie di telefonia mobile, invalidando di fatto la richiesta dei comuni di rimborso della tassa che sull’ambiguità del termine avevano fatto leva per fare accogliere il proprio ricorso.

Andrea Manfredi

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