Una volta preso lo studio la seconda cosa in genere è fare la targa in ottone il più grandee visibile possibile o spostarla dal precedente per apporla all'entrata (mai senza averla prima adeguatamente lucidata) e qui vediamo se il pagamento è obbligatorio, cosa dice la norma e gli indirizzi giursprudenziali che si sono manifestati nel tempo per capire se dobbiamo pagare o no.
Come anticipato nell'articolo dedicato all' imposta sulle pubblicità anche le targhe o meglio insegne esposte al di fuori del proprio studio possono costituire il presupposto per l'applicazione dell'imposta.
Vediamo quindi quali sono le principali caratteristiche che devono avere le targhe professionali e obbligarci al versamento dell'imposta.
Quali sono le targhe che sono soggette ad imposta sulla pubblicità
Le parti dovranno essere assoggettate al pagamento dell'imposta sulla pubblicità qualora la loro superficie sia superiore a 300 cm².
Se le mie riminiscenze di geometria non vacillano in questo momento allora possiamo ipotizzare il pagamento obbligatorio per delle targhe che hanno una dimensione superiore a 50 × 60 cm a titolo di esempio in quanto la superficie dovrebbe essere data da la formula base per altezza.
Modalità di versamento dell'imposta
La cosa più scomoda per la compimento di questa obbligazione consiste nel fatto che non possiamo autonomamente procedere al versamento del tributo ma dobbiamo effettuare preventivamente una comunicazione al Comune contenente i seguenti elementi che consentiranno all'amministrazione finanziaria di procedere alla determinazioni della tassa scusate imposta e inviarci periodicamente e prima delle scadenze i bollettini postali precompilati con le somme che dovremmo andare a corrispondere.
Questa comunicazione potrà essere effettuata in carta semplice forse è meglio se utilizzando la carta intestata dello studio in cui si dichiarerà la caratteristica forma della targa la durata della permanenza della targa sull'immobile e dove fisicamente è ubicata la targa.
L'adempimento in realtà si estende a tutti coloro che hanno l'ardire di appore una targa con le caratteristiche sopra descritte all'entrata del proprio studio o per la strada all'entrata dello stabile ove è ubicata la sede della società (o altro luogo)
Ultimi chiarimenti e orientamenti giurisprudenziali
Questo è quanto dice la norma: fortunatamente ci viene in soccorso un ultimo chiarimento operato dalla corte di cassazione nel 2010 e più precisamente con la sentenza numero 16722 che interviene chiarendo quali sia la reale finalità della norma sulle imposte della pubblicità che lo dice proprio titolo della norma deve andare a tassare le forme di espressione che hanno una finalità per l'appunto pubblicitaria.
Leggete la sentenza 16722 del 2010 per farvi un'ideaQuesto significa che laddove la targa così denominata sia intesa unicamente per contraddistinguere il luogo di ubicazione e di esercizio dell'attività libero professionale intesa sia come attività di lavoro autonomo che attività di impresa questa possa essere esentata dal versamento del tributo in quanto non manifesta un intento squisitamente pubblicitario.
Si supera quindi il mero disposto normativo e si chiarisce la finalità della norma. Tradotto in pratica significa che laddove applicherete o dovresti applicare sulla porta la merendina azione del vostro titolo con mio avvocato dottore commercialista o luogo di svolgimento dell'attività la targa seppur di dimensioni superiori a 300 cm² non sarà soggetta al versamento dell'imposta sulle pubblicità.
L'intento dell'insegna
Mi sento però di dire che laddove doveste applicare una targa in cui sono esposti i loghi e messaggi colati tramite immagini o motti, descrizioni dell'attività il presupposto o simili, l'esimente contenuta in questa sentenza potrebbe anche essere disconosciuta e farvi ricadere nell'ambito di applicazione oggettivo del tributo. Anche nelle insegne troveremo comunque delle esimenti che consentono l'esenzione del versamento del tributo ma per questo ed altro potete leggere la
Guida al versamento della tassa sulle insegneTi è piaciuto l'articolo? Per continuare a dare informazioni in modo gratuito, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!