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Tassazione dei Dividendi: persone fisiche società capitali azioni e partecipazioni

Da Raffa269

Tassazione dei Dividendi: persone fisiche società capitali azioni e partecipazioniIl regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche, società commerciali, società di persone e di capitali, professionisti, lavoratori autonomi è soggetto ad un regime fiscale particolarmente complesso in quanto dipendente da una serie di parametri come il periodo di possesso, la percentuale e la tipologia di partecipazione qualificata o no, se trattasi di azioni, quote o partecipazioni, dell'imputazione in bilancio se tra l'attivo circolante o le immobilizzazioni in sede di prima iscrizione e altre.

Iniziamo con il suddividere i soggetti che percepiscono i dividendi, i proventi, i frutti della azione o della partecipazione, in base alla natura. Poi sarà meglio sempre fare una distinzione tra tassazione fiscale del dividendo percepito ossia deliberato dall'assemblea per intenderci e il gain o plusvalenza da cessione della partecipazione qualificata.

Se siete interessati potete anche leggere l'articolo dedicato alla tassazione delle rendite finanziarie

Tassazione fiscale partecipazioni qualificate italiane, estere e black list

Nel caso di persona fisica in possesso di una partecipazione qualificata di un'impresa italiana (confronta l'articolo 2359 del codice civile per verificare quando una partecipazione può dirsi qualificata) la tassazione prevista per il dividendo percepito (o deliberato) sarà calcolata sul solo 49,72% salvo casi specifici previsti nel caso di utilizzo di riserve già tassate che seguono altro corso. Questa tassazione varrà sia nel caso in cui la partecipazione sia in una società italiana o estera ma nel caso in cui la società abbia la residenza fiscale in un paese black list la tassazione sarà sul 100% del dividendo.

La tassazione rispetto agli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate sale come detto al 26% e conseguentemente le minusvalenze, le perdite relativi a partecipazioni non qualificate potranno essere compensati con le relative plusvalenze limitatamente al 76,92 per cento del loro a ammontare se realizzati dal primo gennaio 2012 al 30 giugno 2014 o al 48,08 per cento se realizzati fino a fine 2011.

Nel caso di utili percepiti da persone fisiche per partecipazioni detenute al di fuori dell'esercizio dell'impresa saranno soggetti a ritenuta secca a titolo di imposta del 26 per cento dal primo luglio 2014 (20% dal 2012; 26% dall'1.7.2014) se le partecipazioni non sono qualificate.
Se parliamo di partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito imponibile per il 49,72 per cento del loro ammontare. Con il Decreto Renzi infatti l'aliquota della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva sulle rednite finanziarie delle persone fisiche, enti non commerciali e società semplici sale al 26% come anche nel caso di interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44 del Tuir e ai redditi diversi ex articolo 67 del tuir comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies).

A tal proposito ai fini dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 26 per cento, si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili. I soggetti non residenti - diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti al SEE inclusi nella white list, e dalle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società nei predetti Stati - hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, delle imposte che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili. Prima delle modifiche
normative in commento, il predetto rimborso spettava sino a concorrenza di un quarto della ritenuta operata in Italia.

Resta immutato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni di natura qualificata nonché dei dividendi percepiti nell'ambito del regime d'impresa.
A tali utili, infatti, continua ad applicarsi la tassazione in base alle aliquote IRPEF sulla parte imponibile (40 o 49,72 per cento, a seconda che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o successivamente).

Dividendi su cui non si applica la tassazione al 26%

L'innalzamento della tassazione non si applica nel caso di dividendi deliberati da società controllanti rientranti nell'ambito d applicazione della direttiva Madre-Figlia ex articolo 27-bis del DPR 600 del 1973, nonchè distribuiti ad altre società europee soggette ad imposta sul reddito nel loro Stato di residenza, soggetti ad aliquota ridotta dell'1,375% (art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973), oppure distribuiti a fondi pensione europei, che rimangono soggetti all'aliquota dell'11%.

Tassazione fiscale partecipazioni non qualificate

Nel caso invece di persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate e che percepiscono dividendi si applicherà una ritenuta a titolo di imposta (non a titolo di acconto e pertanto non entrerà nella determinazione del reddito imponibile del soggetto percettore nella misura del 12,50% e che ora passa al 20% dopo la riforma sulla tasaszione delle rendite finanziarie e che salirà al 26% a decorrere dagli utili incassati dal primo luglio 2014 ex articolo 27 del DPR 600. Nel caso in cui la partecipazione sia in una società residente fiscalmente in un paese black list allora la tassazione sarà sul 100% dell'imponibile.

Inoltre nel caso di partecipazioni qualificate vi segnalo la possibilità di fruire dell'imposta sostitutiva ex articolo 27 del DPR 600 sotto forma di ritenuta e il regime della tassazione per trasparenza ex articolo 116 del Tuir.

Lo stesso trattamento fiscale è previsto per le società semplici e le società di persone mentre per le società di capitali la disciplina fiscale si modifica e viene sottoposta ad una tassazione secca del 27% e che dopo la riforma dovrebbe scendere al 20% dopo il primo gennaio 2012.

Tassazione Ires dei dividendi

Nel caso di società di capitali o società commerciali soggette ad Ires o anche stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri i dividendi concorreranno nella misura del 5% eccetto alcuni casi come enel caso di opzione del regime della trasparenza che prevede che non entreranno nella determinazione del reddito imponibile Ires.

Per i fondi pensione ed i fondi comuni di investimento immobiliare vale quanto detto nel corso dei precedenti articoli ossia che i dividendi concorrono alla formazione del reddito del fondo soggetto ad imposta sostitutiva dell'11% mentre per i secondi se quotati non sono previste forme di tassazione o di prelievo alla fonte a titolo di acconto o di imposta ma sarà applicata sui proventi prodotti ed erogati una tassazione del 20%. Nel caso di società residenti fiscalmente in un paese Black list invece l'imponibile sarà pari al 100%.

Nel caso invece di società non aventi la residenza fiscale in Italia il discorso si complica molto per via delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra i due paesi interessati e della applicazione dei rimborsi per le maggiori imposte pagate eventualmente all'estero e che nella maggior parte dei casi prevede una tassazione del 27% a titolo di imposta o dell'1,375% anche se si rimanda all'analisi sul caso specifico.

Per gli enti che non esercitano attività commerciale è previsto un particolare regime di favore che vi consiglio approfondire caso per caso con l'ausilio del D.Lgs n.344 del 2003 (Finanziaria 2004) che ha previsto dei particolari regimi agevolati di tassazioni sui dividendi.

La disciplina dei dividendi necessita di una maggiore attenzione ed approfondimento in quanto l'applicazione della tassazione non è così automatica come negli altri casi e non viene effettuata dal soggetto gestore come nel caso della tassazione dei titoli di Stato o dei buoni fruttiferi de tesoro o nel caso di obbligazioni.

Per i cambi di aliquota si fa riferimento come evidenziato nella Circolare ministeriale numero 19 per i dividendi percepiti dal socio non qualificato alla data di incasso degli utili e non quella della delibera di distribuzione.

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