Si definisce tassazione separata un particolare regime fiscale dell’Inps, che interessa tutti quei redditi che si sono formati in un periodo di tempo piuttosto lungo (solitamente diversi anni) e vengono, però, percepiti dal soggetto tutti insieme in un secondo momento, quindi in un unico periodo di imposta, che può non coincidere con la loro produzione.
Un esempio di redditi che vengono tassati in regime di tassazione separata, sono le indennità che vengono prodotte durante il periodo di attività di un’azienda, ma che vengono percepite solamente al momento della sua cessazione.
Inoltre, affinché possano essere soggetti a questo tipo di tassazione, devono poter essere classificati come redditi percepiti una tantum, o, comunque, non in maniera continuata e periodica. Si tratta, solitamente, di redditi che provengono da fatti economici che rientrano nell’ambito di eventi o attività non ricorrenti.
Nulla a che vedere con le prestazioni occasionali intendiamoci. Nonostante possa sembrare complicato o senza una logica apparente, il regime di tassazione separata risulta essere particolarmente utile, tanto che viene considerato uno dei pilastri del tessuto fiscale italiano. La sua importanza va letta in un’ottica di equità in favore del contribuente: tassare ogni singolo reddito, nel momento in cui questo è venuto a crearsi, significherebbe tassarlo a un’aliquota decisamente maggiore, rispetto a quella che viene applicata in un regime di tassazione separata, visto e considerato che non si tratta di redditi che, per loro natura, non sono considerati validi per concorrere a formare il reddito complessivo del soggetto.
La tassazione separata può, quindi, essere considerata a tutti gli effetti come un fattore correttivo dell’imposta personale (IRPEF), che viene calcolata sulla base del reddito complessivo. Detto ciò, visto e considerato che si tratta di un correttivo, la sua applicazione non è obbligatoria né, tantomeno, automatica, e dev’essere richiesta esplicitamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
LE PERSONE E I REDDITI
Fatta questa premessa doverosa sulle caratteristiche principali del regime di tassazione separata, dev’essere chiarito quali sono i soggetti che possono far richiesta per la tassazione separata. Non tutti i contribuenti, infatti, possono essere ammessi a questo regime fiscale. Condizione primaria per poter chiedere la tassazione separata, infatti, è la condizione di non imprenditorialità. Il soggetto di diritto non dev’essere, quindi, identificato come imprenditore e, per questo motivo, sono esclusi tutti i redditi che vengono prodotti dalle società di persone o, comunque, da chi è soggetto al regime dell’IRES.
Per quanto riguarda i redditi, invece, come spiegato precedentemente non devono concorrere a formare un reddito complessivo e acquistano rilevanza esclusivamente nel momento della percezione, secondo il cosiddetto criterio di cassa.
I redditi che concorrono al regime di tassazione separata, inoltre, possono essere suddivisi in quattro grandi categorie principali, secondo le loro caratteristiche peculiari:
– Eredità: i beni ricevuti dagli eredi, sotto forma di beni o di attività economiche.
– Rimborsi: le imposte e gli oneri che devono essere rimborsate al contribuente, relativi agli anni fiscali precedenti.
– Plusvalenze: redditi di plusvalenza ricavati da cessioni immobiliari non imprenditoriali.
– Redditi eccezionali da lavoro dipendente o autonomo: il trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento o pensionamento, arretrati di stipendi o pensioni.
Il calcolo della Tassazione separata
L’aliquota che viene applicata in questo particolare tipo di regime, viene calcolata su base media, prendendo in considerazione periodi diversi: va specificato che non esiste una sola casistica ma, in generale, ci si basa sui redditi che sono stati percepiti dal contribuente nel biennio fiscale precedente, rispetto all’anno in cui è sorto il diritto sui redditi in questione.
Per avere un calcolo corretto, è necessario individuare con esattezza tre parametri specifici:
– Il periodo durante il quale il reddito è soggetto a imposizione fiscale.
– Il periodo su cui individuare il biennio di riferimento
– l’aliquota media calcolata su quello stesso biennio
Trovare quest’aliquota, tuttavia, non è così immediato perché, come detto, si tratta di un valore medio. Occorre, quindi, sommare i redditi di entrambi gli anni del biennio e dividere il risultato per due: un semplice calcolo di media aritmetica, per individuare il reddito di riferimento medio.
Fatto ciò, occorre lavorare per calcolare l’Irpef, non sui dati concernenti quel biennio, ma sui valori attuali, effettuando anche un lavoro aritmetico per calcolare l’incidenza percentuale media: sarà proprio questo il dato da applicare per calcolare l’aliquota sui redditi a tassazione separata.
Ovviamente, si tratta di calcoli piuttosto complicati e laboriosi, che richiedono il supporto di un dottore commercialista o di un ragioniere, per fare in modo di calcolare i dati esatti senza incidenza di errore.
Parlando, invece, delle eccezioni, la regolamentazione sul tema ha previsto che il contribuente non abbia percepito nessun reddito in uno dei due anni del biennio considerato: in quel caso, si procede prendendo come riferimento l’unico reddito ed effettuando il calcolo della media su quell’unico dato. D’altronde, se in due anni si è percepito lo stipendio per solo un anno, matematicamente il reddito medio è rappresentato dall’unico reddito percepito, diviso per due.
Ovviamente, è stato previsto anche il caso in cui, nel biennio precedente a quello di riferimento, il soggetto non abbia percepito alcun reddito imponibile: in quel caso, avendo una media pari a zero, viene applicata l’aliquota Irpef minima.
PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE
L’onere della dichiarazione dei redditi soggetti a tassazione separata è una materia complessa e sono previste diverse fattispecie. Se, per esempio, lo stesso viene erogato da un soggetto considerato sostituto d’imposta, spetta a lui effettuare il calcolo e il versamento di quanto dovuto in sede di conteggio fiscale.
Esistono, ovviamente, delle casistiche che rappresentano l’eccezione alla regola. Queste sono identificate nei soggetti che sono tenuti alla cosiddetta ritenuta alla fonte. Si tratta, in particolare, di:
– ratei relativi allo stipendio da lavoro dipendente e pensioni
– tutti i trattamenti di fine rapporto, inclusi, quindi, anche i versamenti che vengono a questi assimilati
– arretrati dovuti ai lavoratori dipendenti o ai pensionati
– le indennità che vengono erogate nel momento di fine rapporto, qualora si abbia un regime di collaborazione che può essere definito come coordinato e continuativo, purché questo diritto sia stato imposto con un documento prima che avesse inizio il rapporto lavorativo in questione.
Se non si rientra nella categoria dei lavoratori a cui viene effettuata la ritenuta alla fonte, è necessario versare u n acconto pari al 20% del totale dei redditi che devono essere inclusi nella tassazione separata.
LA DICHIARAZIONE NEL MODELLO 730 PER LE EREDITA’
Quando si acquisisce lo status legale di erede, è necessario che tutti i redditi derivanti dai lasciti o dai legamenti vengano dichiarati nel modello 730, perché soggetti a tassazione separata. Fanno eccezione i redditi derivanti da attività d’azienda, fondiaria, o dall’esercizio di attività assimilabili alle professioni.
Quindi, in linea di massima, nel regime di tassazione separata devono essere inclusi i redditi che derivano da capitali, dallo sfruttamento delle opere di ingegno (brevetti, opere artistiche registrate ecc) e da lavoro autonomo.
Nella compilazione del modello 730, i redditi soggetti a tassazione separata hanno una loro codificazione che va da 1 a 12, con precise distinzioni a cui restare particolare attenzione.
Infatti, le voci da 1 a 5 e 11 e 12 indicano esclusivamente i redditi che derivano dai capitali mentre, a tutti gli altri redditi, sono state dedicate le voci da 6 a 10.
Trattandosi di redditi provenienti da legati o eredità, nella maggior parte dei casi al modello 730 dev’essere allegata la stessa documentazione dell’avente diritto che ha ceduto in eredità i suoi beni: non è, quindi, necessario, fornire e produrre ulteriori documenti.
A tutti questi redditi è stata dedicata un’apposita sezione del modello 730, nel quadro D, sotto la specifica voce “redditi percepiti da eredi e legatari”: nella compilazione, quindi, non è difficile individuare la sezione corretta in cui inserirli.
QUANDO CONVIENE LA TASSAZIONE SEPARATA
Ci si chiede spesso, durante la compilazione del 730, se convenga optare per la tassazione separata, oppure se, date determinate circostanze, non sia meglio procedere col regime di tassazione ordinario.
Dati alla mano, nella stragrande maggioranza dei casi, per le fattispecie fin qui descritte, è sempre più conveniente scegliere il regime di tassazione separata. Nel caso delle eredità, per esempio, se si preferisse il regime ordinario, questi redditi andrebbero inseriti nella sezione “altri redditi” del modello 730, sommandosi agli altri, e aumentando il valore dei redditi da tassare con l’aliquota standard. Con la tassazione separata, invece, si ha la possibilità di accedere a un regime fiscale agevolato, con un’aliquota inferiore che, di fatto, permette di risparmiare nel momento di saldare il conto col fisco.