Tecnici dipendenti dei Comuni, niente rimborso dell’iscrizione all’Albo

Creato il 11 novembre 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Affrontiamo oggi un tema non complesso ma variegato: il rimborso delle spese d’iscrizione all’Albo dei Professionisti tecnici dipendenti dei Comuni. La Giurisprudenza è molto chiara in merito (per questo la materia non è complessa) e distingue tra avvocati da una parte e architetti, ingegneri e geometri dall’altra (per questa è variegata e per questo può causare misunderstanding).

L’articolo 1 della Legge 897/1938 prevede per alcune categorie tra cui quella degli ingegneri, architetti e geometri, l’impossibilità di esercitare la professione in mancanza dell’iscrizione all’albo professionale. Il codice dei contratti all’art.90 comma 4 lettera a) indica tra i soggetti titolati alla progettazione interna (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo) per le amministrazioni pubbliche gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

Inoltre prevede che i progetti siano firmati da tecnici dipendenti dei Comuni abilitati all’esercizio della professione. Le amministrazioni aggiudicatici possono affidare (art.90 comma 6) la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti esterni che, ai sensi dell’art 90, comma 7, devono essere iscritti negli appositi albi.

L’Anac con parere AG 15/10 ha affermato che sia per il collaudo tecnico amministrativo che per il collaudo statico delle opere pubbliche non è necessaria l’iscrizione all’albo dei pubblici dipendenti.

L’AVCP con parere AG 6/2012 ha affermato che per gli architetti delle società in house, come per gli architetti delle pubbliche amministrazioni che si occupano di progettazione interna di opere pubbliche, non è richiesta l’iscrizione all’albo.

Abbiamo interrogato il nostro esperto (del sito ilpersonale.it) sulle questioni più interessanti per i tecnici legate a questo tema.

Su chi deve gravare l’onere d’iscrizione? Sul professionista dipendente o sull’amministrazione?

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (deliberazione n.1/2011) e la Corte dei Conti Toscana (deliberazione 162/2015) ha emesso pronuncia di in ammissibilità oggettiva perché la questione presuppone la risoluzione di una questione di stretta interpretazione normativa e solo indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della contabilità pubblica.

La Cassazione Civ. Sez. lavoro (sentenza 7776 del 16/04/2015) ha stabilito che le spese sostenute da lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere rimborsate al dipendente.

Il professionista dipendente di un ente locale, che è stato assunto nel profilo professionale di architetto o ingegnere e che è impiegato nel settore delle opere pubbliche è obbligato ad essere iscritto all’albo? E il dipendente inquadrato nel medesimo profilo e che si occupa di urbanistica nell’ente locale è obbligato all’iscrizione all’albo?

La pubblica amministrazione è tenuta o meno a rimborsare al proprio dipendente la tassa d’iscrizione al rispettivo Albo professionale?

La sentenza Sentenza della Corte di Cassazione n.7776 è formulata in senso favorevole al dipendente pubblico AVVOCATO disponendo che a favore di questo ultimo fossero rimborsate tutte le tasse versate da quando era impiegato all’ufficio legale del INPS.

Lo specifico caso sottoposto al vaglio del Giudice di Cassazione riguardava quindi un avvocato dipendente dell’ INPS, con inserimento nel ruolo legale, regolarmente iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo di appartenenza e riguardante gli avvocati degli enti pubblici. Nel caso di specie il professionista interessato aveva invano richiesto all’Istituto, proprio datore di lavoro, il rimborso di quanto versato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, come tassa di iscrizione per numerosi anni pregressi (dal 1989 al 2002).

La Cassazione fonda il suo assunto sulla constatazione che il rapporto avvocato/pubblica amministrazione vada considerato alla stregua del contratto di mandato così come previsto dall’articolo 1719 del vigente codice civile. Il mandante è tenuto a mantenere indenne il mandatario (in questo caso la’vvocato), da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari per esercitare la professione.

Insomma, la Cassazione dice che la pubblica amministrazione deve rimborsare l’iscrizione. Con quali tempi, non viene precisato, ma potrebbe essere interessante saperlo.

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Sono stati in molti a ritenere che i principi giuridici contenuti nella sentenza, si presentino estensibili in maniera indiscriminata anche alle altre categorie professionali di pubblici dipendenti potenzialmente destinatarie (ingegneri, architetti, sanitari, assistenti sociali, ecc.), distinte da quella forense.

Il giudizio della Cassazione riguarda espressamente la professione forense e le peculiari modalità che regolano lo status dell’avvocato pubblico dipendente (iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo di appartenenza).

La sentenza della Cassazione ha ribadito che quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi che dovrebbero gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati dell’attività stessa.

L’iscrizione nell’elenco speciale fa si che l’avvocato dipendente pubblico potrà svolgere solo ed esclusivamente la professione legale in nome, per conto e nell’interesse dell’ente di appartenenza.

Il rimborso dell’iscrizione all’Albo da parte dei Comuni vale anche per ingegneri, architetti e geometri?

Analoga cosa che abbiamo detto per gli avvocati NON si può affermare per tutti gli altri professionisti dipendenti pubblici, che con l’iscrizione al proprio Albo professionale non vengono confinati in nessuna sezione speciale, e possono, se pure nel rispetto delle norme concernenti la esclusività del rapporto di pubblico impiego, godere di specifiche disposizioni normative derogatorie del vincolo (collaudi di opere pubbliche, direzione lavori, attività professionali rese a favore di terzi a titolo gratuito etc.), salvo il rispetto della vigente disciplina locale in materia di autorizzazioni ad incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.).

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali – il divieto di iscrizione per il pubblico dipendente è praticamente caduto, anche se, deve essere chiaro che a seguito dell’eventuale iscrizione non si costituisce un diritto incondizionato all’esercizio della libera professione.

Per gli ingegneri ed architetti dipendenti pubblici serve evidenziare che per poter svolgere il proprio rapporto di lavoro con l’ente datore è sufficiente la sola abilitazione, legata all’accertamento dei requisiti tecnico-professionali: l’art. 90 del Codice dei Contratti precisa che nelle amministrazioni pubbliche i progetti sono firmati da dipendenti abilitati all’esercizio della professione e quindi non è richiesta per tali figure alcuna iscrizione all’albo. L’art. 120 del codice afferma che neanche per l’attività di collaudo è richiesta alcuna iscrizione.

Quindi, visto che l’iscrizione al proprio ordine professionale non costituisce un requisito professionale necessario per svolgere il rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza per architetti, ingegneri e geometri, ad essi non spetta alcun rimborso della quota di iscrizione annuale.

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