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Terremoto Emilia, la responsabilità per l’agibilità dei fabbricati

Creato il 30 maggio 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Terremoto Emilia, la responsabilità per l’agibilità dei fabbricati

Il sisma che ha colpito la mattina del 29 maggio l’Emilia, con due scosse di Mw (scala di magnitudo del momento sismico, in sintesi magnitudo momento, per favore non parliamo più di scala Richter) da 5.8 (9:03) e 5.2 (12:57), terremoti superficiali (profondità prossima a 10 km), hanno cagionato almeno sedici vittime, tra cui un ingegnere impegnato in verifiche di agibilità post-sisma.

Le persone evacuate dalle loro abitazioni dopo le nuove scosse sono oltre cinquemila, nel Modenese e tra le province di Bologna e Ferrara. La Protezione civile sta lavorando in queste ore per rafforzare le strutture esistenti, e grazie alle altre regioni verranno attrezzati cinque nuovi campi di accoglienza con 1.250 posti. Distrutto il paese di Cavezzo, crollata la cattedrale di Mirandola, edifici industriali crollati, alcuni dei quali dichiarati agibili dopo il sisma di qualche giorno fa.

Questi eventi, da trattare con il rispetto che si deve alle vittime ed agli sfollati, ci mettono di fronte a riflessioni URGENTI.

La prima, direi drammatica, è relativa alla infondata credenza che il terremoto, con l’unica eccezione della Sardegna, possa dichiararsi prerogativa solo di alcune zone del Paese: che tutta l’Italia sia sismica è ormai sotto gli occhi di tutti.

La seconda, ormai più che evidente, è la sottostima delle accelerazioni al suolo attese in base alla attuale mappatura del rischio sismico. Il terremoto all’Aquila, probabilmente la scossa di circa dieci giorni fa e quelle di oggi, sono caratterizzate da accelerazioni di picco al suolo pari o superiori a quelle attese secondo le attuali Norme. Se pure così fosse, i terremoti recenti dell’Emilia, per definizione, hanno confutato la lettura del terremoto “di progetto” che occorre una sola volta nella vita utile di una struttura, ossia circa ogni 50 anni (leggi anche Terremoto in Emilia, da rivedere la mappa della pericolosità sismica).

La terza, di attualità, riguarda gli edifici dichiarati agibili nelle zone che avevano subito il sisma del 20 maggio scorso. Chi ha partecipato alle verifiche post-sisma, e chi vi si accinge (l’Autore, pure già attivato dal Proprio Ordine, potrà partire non prima di 3 settimane per impegni personali non differibili), ricordi che dichiarare agibile un edificio colpito da sisma vuol dire, con un atto amministrativo a propria firma, dichiararlo in grado di ricevere una scossa della medesima intensità, +/- il 10 %, lasciando gli occupanti in condizioni di fuggire.

Occorrerà riflettere quindi anche sugli immobili dichiarati agibili e che oggi sono crollati causando vittime, approfondendo se necessario anche il tema della preparazione preventiva degli operatori chiamati ad un compito di così elevata responsabilità.

Da ultimo un auspicio: avendo ormai declinato in varie forme il terremoto come un compagno della nostra vita con cui fare i conti, occorre ripensare sia all’opportunità di obbligare la diagnosi ed adeguamento dell’esistente, con incentivi, che pensare alla prevenzione, soprattutto con metodi non convenzionali, quale investimento sociale dell’intera collettività.

Segnalando la disponibilità a supportare i Colleghi impegnati nelle attività di rilievo dei danni post sisma ([email protected] e [email protected] per invio di foto rispettivamente ad alta e bassa risoluzione sui casi dubbi, 334.5010.811 per quesiti più semplici e consigli pratici) invio Loro i miei migliori auguri per un buono e sereno lavoro.


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