Territorio, con il regolamento 53/2011 i Comuni toscani perdono potere

Creato il 02 agosto 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Il Regolamento della Regione Toscana n. 53/2011  sulle indagini geologiche, è stato pubblicato alcuni mesi fa e su questo nuovo documento c’era grande attesa.

Essendo un  Geologo impegnato da molto tempo nelle indagini di supporto alla pianificazione urbanistica, speravo che il nuovo regolamento  fosse l’occasione per migliorare alcuni aspetti retrivi e/o controversi del precedente regolamento 26/R del 2007.

Purtroppo l’attesa è stata ricompensata ma solo in parte .

Fatta eccezione per i rivisti aspetti sismici – di contenuto avanzato e pienamente condivisibili – e l’eliminazione del riferimento alla piena ventennale – di cui non ne avevo mai capito la motivazione e l’utilità – ritengo che i criteri valutativi sulla pericolosità e fattibilità idraulica, siano ancora troppo semplicistici e non in grado di concretizzarsi in regole di trasformabilità del territorio coerenti con le effettive condizioni di rischio.

In particolare sento di dover esprimere grande  sconcerto sulla novità procedurale più eclatante introdotta dal nuovo regolamento con la necessaria complicità della legge regionale Toscana 36/2011: la decisione di introdurre l’obbligatorietà dell’acquisizione da parte dei Comuni del parere favorevole del Genio Civile per l’approvazione degli atti di pianificazione e di governo del territorio.

Ciò è dovuta sia dalla natura del provvedimento, per me del tutto incoerente con la filosofia della Regione Toscana che ha sempre propugnato, nel rispetto del principio di sussidiarietà tra gli enti, la responsabile autonomia decisionale dei Comuni, sia dalla mia naturale avversione all’adeguamento supino a quei pareri non condivisibili, in quanto privi di motivazione e/o ragionevolezza.

La motivazione addotta nel preambolo dalla Regione per introdurre l’obbligatorietà del parere è la seguente: “si ritiene di dover rendere più efficace l’esito del controllo svolto dalla struttura regionale competente, al fine della migliore prevenzione del rischio idrogeologi­co, idraulico e sismico nell’ambito di una più coerente e funzionale pianificazione del territorio ed, altresì, al fine della migliore economia e chiarezza dei procedimenti amministrativi”. Lascio ai lettori la valutazione della credibilità razionale della motivazione sopra espressa, peraltro poco illuminante ai fini del riconoscimento del nesso causale provvedimento-effetti attesi.

E adesso veniamo alle direttive (vedi Allegato A reg. 53/2011), sulle quali esprimo un primo dissenso a cominciare dalle disposizioni generali di cui al par. 1, là dove si continua a richiedere che le pericolosità del territorio siano valutate “anche in coerenza con i piani di bacino” (PAI) (1), quando si sa bene che tale richiesta contrasta con il principio generale secondo il quale non può esistere un rapporto di coerenza tra due criteri valutativi tra loro incoerenti.

In questi casi l’unica concreta possibilità che rimane all’estensore delle indagini per risultare coerente con il Regolamento 53/R e con i PAI è semplicemente quella di mantenere separate le indagini del Regolamento 53/R da quelle dei PAI.

Ogni altro tentativo – compreso quello della conferenza di servizi introdotta con l’art. 13 del 53/R – risulterà, infatti, tanto faticoso quanto inutile. Peraltro è abbastanza curioso che la Regione Toscana chieda ai singoli Geologi di risolvere queste incoerenze quando essa stessa non è stata in grado, dapprima di uniformare i criteri valutativi dei vari PAI e, successivamente, di conformare il 53/R ai PAI o, comunque, di stabilire criteri guida per correlare le pericolosità dei vari PAI con quelle del 53/R.

Ecco in allegato gli aspetti poco condivisibili delle direttive sui singoli punti.

Note

1. Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) rappresenta uno stralcio funzionale, direttamente inerente il settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica, del piano generale di bacino già previsto dalla l. 183/1989.


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