“Tessera del tifoso illegittima?” Ecco alcuni chiarimenti

Creato il 25 marzo 2014 da Yellowflate @yellowflate

 I giudici della VI sezione del Consiglio di Stato hanno accolto l’appello presentato da Codacons contro la decisione del Tar del Lazio che , in precedenza, aveva respinto il ricorso della Federsupporter.

Il rilascio della tessera di tifoso, istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi, è uno strumento del  tutto inefficace perché va a colpire soprattutto le persone perbene, le famiglie che portano i bambini allo stadio e non certo i violenti e i facinorosi. Nella fattispecie essa appare anticostituzionale nella forma e nella sostanza in quanto viola l’art.3 e l’art 16 della Costituzione Italiana.

La tessera del tifoso è illegittima, perché può rappresentare una “pratica commerciale scorretta”. Così hanno stabilito i giudici della VI sezione del Consiglio di Stato, che hanno rispedito la pratica al Tar del Lazio.

La sentenza ha stabilito che “l’abbinamento inscindibile tra il rilascio della tessera del tifoso e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l’ottenimento della tessera appare condicio sine qua non per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l’acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un’operazione commerciale che non avrebbe altrimenti compiuto”. Ora si ritornerà quindi al Tar del Lazio che difficilmente potrà smentire quanto stabilito dal Consiglio di Stato. La tessera è quindi illegittima, ma ciò non cambia nulla, per il momento, in merito al suo utilizzo. Ad essere illegittimo è l’affiliazione economica che è stata fatta dalle società a tale strumento di fidelizzazione dei tifosi.

E’ forte la soddisfazione di chi da sempre si è battuto contro la nascita e le finalità che lo strumento “Tessera del Tifoso” ha mostrato. Uno di questo è senza dubbio Eugenio Gargiulo, avvocato foggiano, e uno dei massimi esperti in merito a leggi d’antiviolenza negli stadi.

“La sentenza è l’abbattimento del secondo tassello sui tre che costituiscono la tessera del tifoso. – afferma l’avv. Eugenio Gargiulo – E’ la totale conferma di quello che si è sempre detto: che era assurdo legare il possesso della tessera del tifoso ad un circuito bancario. Non ci sarebbe stato problema se la scelta fosse stata facoltativa, ma la maggior parte delle società hanno reso indispensabile la sottoscrizione del contratto bancario. E’ chiaro che se un tifoso per andare in trasferta deve avere la tessera del tifoso e questa tessera è anche una carta di credito bene o male il cittadino è vincolato a fare un contratto non proprio libero. Quella data dal Consiglio è una traccia ben precisa che difficilmente potrà essere ribaltata dal Tar.”

“Sono tre i fattori di contestazione della tessera: il trattamento della privacy, ed in questo ambito si è vinto dal Garante, il legame con le banche e il Consiglio di Stato si è pronunciato su tale questione, manca solo l’articolo 9. L’articolo in questione prevede l’impossibilità di sottoscrivere la tessera per chi ha subito la condanna Daspo, neanche dopo aver scontato il provvedimento. Per eliminare questo articolo incostituzionale verrà lanciata un offensiva giuridica, se non verrà modificato dal Parlamento  si provvederà per via giudiziaria”.

“Esattamente quello che avevo segnalato qualche anno fa: si tratta del famigerato ed incostituzionale articolo 9 della legge Amato, che vieta a chiunque abbia avuto un daspo o una condanna per reati da stadio di acquistare biglietti.

E’ stata creata una “black list” nella quale sono inseriti i nominativi di coloro che sono sottoposti a daspo ed anche le condanne ricevute: poi, se la Questura segue le direttive di Maroni, non verranno rilasciati biglietti a chi ha avuto condanne “da stadio” negli ultimi 5 anni (anche se per lo stesso episodio si è già scontato il daspo!), se seguono la legge, chi ha avuto una condanna da stadio, anche nel 1990, non potrà più avere biglietti.

La proposta di modifica della norma che avevo fatto – conclude l’avv. Eugenio Gargiulo – era quella per cui non potesse avere un biglietto chi ha un daspo in corso e chi ha avuto condanne “da stadio” negli ultimi 5 anni, purché per lo stesso episodio non abbia già scontato il daspo: se il mio daspo è finito, vuol dire che per la stessa questura non sono più pericoloso e quindi perché non posso andare allo stadio?

Tuttavia è difficile far passare concetti così semplici in un sistema  tutto incentrato su come far più soldi e autoassolversi in caso di reati!”

Foggia, 25 marzo 2014   Avv. Eugenio Gargiulo



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