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TFR in azienda o nel Fondo Previdenza Complementare: Guida alla destinazione della pensione

Da Raffa269

TFR in azienda o nel Fondo Previdenza Complementare: Guida alla destinazione della pensioneLa destinazione dei contributi previdenziali per la pensione e del TFR (trattamento di fine rapporto) lascia da sempre aperte molte domande e fornisce poche risposte ai lavorarotori dipendenti del settore privato e pubblico, nonchè ai lavoratori autonomi, che spesso chiedono una guida che gli dia qualche consiglio per sapere quale scelta effettuare, quale sia la convenienza a lasciare il TFR in azienda o destinarlo a forme di previdenza complementare.

Nei precedenti articoli abbiamo parlato delle agevolazioni fiscali connesse agli investimenti in forme di previdenza complementare come fondi chiusi e fondi aperti e abbiamo anche introdotto una guida fiscale alla pensione con le principali novità introdotte dalla nuova manovra economica.

Pensiamo anche che già il fatto di essere in grado di poter accantonare dei contributi previdenziali ci mette in condizione di poter formare il nostro fondo pensione con una guida fiscale, e non è cosa da poco se si pensa alle altre tipologie di previdenza complemtare variabili da contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, ecc. che ne prevedono il versamento a carico del datore di lavoro.

Cosa si può fare

Per la destinazione del TFR in genere si privilegiano eventuali fondi di previdenza complementare eventualmente appartenenti ai rispettivi contratti collettivi di lavori che spesso prevedono forme di investimento privilegiate e piani di accumulo agevolati e spesso è lo stesso datore di lavoro che partecipa alla formazione del fondo previdenziale attraverso il riconoscimento di punti percentuali di contribuzione a favore del dipendente (esempio se io verso il TFR al fondo di previdenza complementare XY io ti riconoscerò un 2% in più rispetto alla tua quota di TFR che intendi destinare al fondo. (la cosiddetta contribuzione datoriale che spinge il lavoratore dipendente ad innalzare la quota da destinare al fondo di previdenza per avere la maggiore contribuzione bonus da parte del proprio datore di lavoro). I fondi di previdenza complementare solitamente indicano una linea garantita di investimento e anche linee con diversi profili di rischio. In genere sul lungo periodo si predilige un investimento bilanciato di tipo azionario, ma alla luce della nuova crisi economica le logiche potrebbero variare.

L'alternativa a questo sarebbe la tradizione destinazione e mantenimento del TFR in azienda che prevede come sappiamo la rivalutazione del dello 0,75% del tasso di inflazione Istat+ 1,5%. La prima scelta presenta un vantaggio fiscale connesso alla detraibilità dei contributi versati con le modalità descritte nell'articolo dedicato all'investimento dei contributi nel fondo di previdenza completare. Lo svantaggio invece consiste nel fatto che questo investimento resta bloccato fino alla maturazione del diritto alla pensione in quanto a differenza del TFR aziendale, questo non potrà essere liquidato per esempio in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro come nel caso di cambiamento del datore di lavoro.

Vi ricordiamo che in assenza di esplicita comunicazione da parte del dipendente la destinazione del TFR si presume fatta al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo aziendale.

Certo che nessuno ci darà mai la certezza che l'investimento nel fondo di previdenza complementare sia superiore a quello della rivalutazione Istat del 75% + 1,5% tuttavia sarebbe ragionevole pensarlo dal momento che il fondo di previdenza vive grazie a questo e non superare quella soglia significa che bisogna cambiare gestore del Fondo.

Cosa conviene fare

Il TFR a forme di previdenza complementare

Inutile dire che il legislatore fiscale agevola il trattamento fiscale dei contributi a forme di previdenza complementare in quanto le prestazioni pensionistiche che saranno corrisposte in forma previdenziale sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta (e non di acconto) nella misura del 15% con un ulteriore agevolazione fiscale che si raggiunge solo dopo il quindicesimo anno di contributi consistente in una riduzione di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione con un limite massimo del 6%. Per cui se volessimo fare un esempio un lavoratore al trentesimo anno di partecipazione avrebbe una tassazione sul TFR pari al solo 9% ossia 15% meno 6% massimo.

Il TFR accumulato in azienda

Invece e e corrisposto al momento di cessazione del rapporto del lavoro o in occasione di anticipi viene tassato secondo gli scaglioni di reddito Irpef per cui partndo da un minimo del 23% e via via maggiore per livelli di reddito più alti e la cui tassazione viene calcolata definitivamente in fase di erogazione considerando l'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti all'nno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR ed il cui calcolo viene effettuato dall'agenzia delle entrate.

Vi consiglio come sempre di leggere anche gli articoli inseriti nelle categorie a tema dedicati alle pensioni nonchè nelle parole evidenziate che rimandano ad altri articoli attinenti.

Anticipazione TFR e Liquidazione: potete trovare la guida ai casi in cui è possibile richiedere l'anticipazione sul TFR o liquidazione ed il regime di tassazione fiscale applicato alle diverse fattispecie in modo da farvi un'idea di quanto vi rimarrebbe in tasca da spendere.

Attuale regime di tassazione fiscale e novità dal 2015

Si possono dedurre dal reddito complessivo Irpef per un importo non superiore ad euro 5.164,57 calcolato sui contributi versati dal lavoratore e dal datore (anche per i familiari carico) di lavoro o committente sia versati volontariamente sia dovuti sulla base del contratto di lavoro o accordi collettivi, anche aziendali. Lo stesso beneficio fiscale è concesso anche per quelli versati oltre l'età pensionabile versati alle forme pensionistiche complementari a condizione che alla data del pensionamento vi sia almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare).

Se versate al di sopra di questi limiti i versamenti eccdenti dovranno essere comunicate al fondo pensione entro il successivo 31 dicembre in maniera tale da essere poi esentati dalla tassazione al momento dell'erogazione finale.

La tassazione del rendiemnto finale derivante dalla previdenza integrativa è pari all'11% mentre le prestazioni finali erogate sia sotto forma di rendite periodica sia sotto forma di prestazione di capitale saranno tassati alla fonte mediante trattenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Lo stesso vale anche qualora decidiate di versarli per i vostri figli anche se vi consiglio in questo caso di stipulare anche una polizza caso morte o inabilità al lavore per copire il rischio che tali eventi potrebbero avere per il raggiungimento della fine del pinao di accumulo considerando il fatto che già dopo 8 anni è possibile prelevare con aliquote fiscali ridotte per cui non parliamo di orizzonti temporali proibitivi.

Novità con il DDL Stabilità 2015

In pratica con due simpatiche righe viene cancellata l'agevolazione sulle forme pensionistiche complementari: ve la riporto giusto per farvi un pò incavolare. Del resto mica mi devo arrabbiare solo io 1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole "11 per cento" sono sostituite con le parole "20 per cento". Nella pratica con queste due righe si innalza al 20% l'aliquota applicabile ai rendimenti, attualmente stabilita nella misura dell'11% e che era già stata ioggetto di incremento con il Governo Renzi all'11,5%.

A partire dal primo gennaio 2015, i rendimenti dei fondi pensione saranno assoggettati alla maggiore aliquota del 20 per cento

Viene poi modifica anche la tassazione sulle rivalutazioni dei fondi TFR effettuate a partire dal 1 gennaio 2015, che passano dall'11% al 17%. Che dire? Grazie Renzi per il doppio aumento in un solo anno...un record!

Indicazione nel modello 730

I contrubuti versati nell'anno andranno indicati nel rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.
Se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2014 o del CUD 2013. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo si può fare riferimento alle annotazioni al CUD. In particolare: colonna 1: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013); colonna 2: riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo; colonna 3: riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Inoltre i fondi pensione sono esenti sia dall'imposta di bollo sia dalla Tobin Tax.

Anticipazione del TFR in busta paga Guida alla Previdenza complementare e ai Fondi Pensione

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